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ORDINANZA N. 604

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 114

LOCALITĄ via Petrarca (area Raffaello/Bramante)

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 19.02.2003

GI/VARIE03/petrarca

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che l'istituzione di un'area per carico e scarico merci in via Petrarca, nel tratto oggetto del provvedimento, con una fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e sino alle ore 19.30 la sosta a pagamento, si è rilevata insufficiente alle esigenze degli operatori commerciali;

Vista l'ordinanza n. 854 prot. 155 del 7.04.99 e successivamente confermata al punto 4) dell'ordinanza n. 3884 prot. 670 dell'11.12.2002, con la quale veniva istituita un'area destinata alle operazioni di carico e scarico merci, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Petrarca

1)l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato NORD della via, a m 15.00 circa dal f.f. OVEST di corso Massimo d'Azeglio, per un tratto di m 6.00 circa con disposizione "in fila"; e negli orari in cui è vigente la sosta a pagamento la revoca contestuale;

  1. la revoca dell'ordinanza n. 854 prot. 155 del 7.04.99 e la successiva ordinanza di conferma dell'ordinanza n. 3884 prot. 670 dell'11.12.2002 del punto 4), meglio specificata in premessa;
  2. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)