ORDINANZA N. 601

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 390T

LOCALITÀ via Negarville, ecc.

data 18/02/03

CIRCOSCRIZIONE N. 10

prot. n. 5730 III 2.9

DC/Ordinanze Varie/O.S.P. Varie/Manifestazioni Pubbliche/negarville

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta della Circoscrizione n. 10, relativa allo svolgimento della festa di via denominata "Fiaccolata per la pace";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Negarville, nel tratto compreso tra via Quarello e via Plava, via Plava, nel tratto compreso tra via Negarville e corso Unione Sovietica (attraversamento di corso Unione Sovietica tra via Plava e via Farinelli), carreggiata laterale EST di corso Unione Sovietica, nel tratto compreso tra via Farinelli e strada comunale di Mirafiori, strada comunale di Mirafiori sino al n. c. 7

il giorno 27/02/2003

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

  1. sia garantita la conservazione e la vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
  2. tali condizioni devono essere assunte dal Direttore della Circoscrizione n. 10 nella specifica autorizzazione di competenza, assumendo la responsabilità conseguente a qualsiasi evento dannoso a persone e/o cose riferibili alla loro insufficienza o inosservanza;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)