ORDINANZA N. 549

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 105

LOCALITĄ via Porta Palatina

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 13.02.2003

AS/GI/VARIE03/palatina

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 23.01.01 mecc. n. 2001 -00001/06, recante l'oggetto: "Aree patrimoniali di via Porta Palatina e di via della Basilica adibite a parcheggio riservato - misure volte a razionalizzazione la sosta in dette aree";

Considerato che l'area patrimoniale di via Porta Palatina angolo via della Basilica non può più essere utilizzata in quanto devono essere realizzate opere edilizie;

Ritenuta la necessità di trasferire le assegnazioni dei posti riservati, da detto piazzale al piazzale di via della Basilica angolo via XX Settembre anch'esso patrimoniale, con l'estensione dell'orario di vigenza del divieto di sosta a tutti gli altri autoveicoli sino alle ore 20.00;

ORDINA

  1. la revoca dell'ordinanza n. 580, prot. 105 del 19.02.2001 e della successiva ordinanza n. 680, prot. 123 del 27.02.2001, con le quali sono stati istituiti alcuni provvedimenti relativi alla regolamentazione della sosta nei periodi di tempo in cui le aree patrimoniali di via Porta Palatina e di via della Basilica, adibite a parcheggio riservato con barriera, risultavano di uso pubblico, a barriera alzata;

B)nell'area delimitata: a SUD da via della Basilica, a NORD da piazza Cesare Augusto, ad EST da via XX Settembre e ad OVEST da via Porta Palatina

  1. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)