ORDINANZA N. 545

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 101

LOCALITĄ parco Michelotti

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 13/02/2003

GI/VARIE03/michelotti

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione della Divisione Verde Pubblico e Infrastrutture - Settore Verde Pubblico Gestione;

Vista l'ordinanza n. 717 prot. 638 del 26.04.95 e l'ordinanza n. 349 prot. 61 del 17.02.99, con le quali venivano istituite in deroga a tutte le disposizioni limitative della circolazione, rispettivamente: il consenso alla circolazione per i veicoli che effettuano i necessari controlli del personale dell'A.M.I.A.T. durante l'espletamento delle loro mansioni, identificabili da logo e numerazione aziendale, ed il consenso alla circolazione per i veicoli di coloro che effettuano lavori, consegne o manifestazioni, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico materiali e/o attrezzature;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

nel Parco Michelotti

  1. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare: ai ciclomotori, ai motoveicoli, agli autoveicoli, alle macchine agricole e macchine operatrici, in particolare attraverso i varchi situati ad EST e ad OVEST dell'immobile contrassegnato dal n.c. 15, fatta eccezione per :

la conferma delle ordinanze n. 717/85 e 349/99, meglio specificate in premessa;

  1. l'istituzione del limite massimo di velocità di 10 km/h, per i veicoli autorizzati ad accedere al Parco;
  2. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)