ORDINANZA N. 449

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 293TLOCALITĄ Via Cuneo

Del6.2.2003CIRCOSCRIZIONE N. 7

lv21/steccato/cuneo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del presente Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta della signora Siciliano Rosa, relativa all'occupazione di suolo pubblico con steccato;

Vista l'ordinanza n. 4 del 2 gennaio 2003, con la quale sono state regolamentate le diverse situazioni viabili in presenza di steccati che occupino parte del sedime stradale;

ORDINA

in Via Cuneo, fronte n.c. 2

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia ed a condizione che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA