ORDINANZA N.439

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n.283T

LOCALITĄ: via Pietro Micca

Del 4.02.2003

CIRCOSCRIZIONE N. 1

 

SC/23/A/manifestazione/micca1

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i., riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta della Questura di Torino, relativa alla manifestazione dei lavoratori metalmeccanici per protestare contro gli effetti dell'occupazione della crisi Fiat Auto organizzata dalle oo.ss. Fim, Uil, Fiom e Fismic;

Ritenuta la necessità, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il 5.02.2003 dalle ore 7.00 e sino a cessate esigenze

in via Pietro Micca in corrispondenza dell'isola pedonale di via San Francesco d'Assisi

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

Arch Alessandro FARAGGIANA