ORDINANZA N. 432
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Prot. n. 276
|
LOCALITÀ: Vittorio Emanuele II, Inghilterra, Statuto, Principe
Eugenio, Regina Margherita, Casale, Moncalieri
|
del 4.02.2003
|
CIRCOSCRIZIONE N. 1 - 7
|
|
AS/
|
Ordinanza per il blocco della circolazione veicolare nel giorno
di domenica 9 febbraio 2003
IL DIRIGENTE
Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato
con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai
comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la
circolazione veicolare sulle strade comunali;
Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico,
rilevata dal sistema di monitoraggio della qualità dell'aria gestito
dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, sul territorio della provincia di Torino
ed in particolare sull'area metropolitana torinese, presenta particolare criticità
per quanto attiene il parametro PM10 le cui concentrazioni medie annuali e medie
giornaliere non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana
previsti dal sopra citato Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60.
Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare
provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 4.02.2003,
mecc. n. 200300710 recante l'oggetto: "Domenica ecologica 9 febbraio 2003. -
Adozione di misure restrittive della circolazione veicolare e promozione del
trasporto pubblico urbano.";
Atteso che questo genere di iniziative concorrono alla riduzione
dell'inquinamento atmosferico e, contemporaneamente, favoriscono la diffusione
di una maggiore sensibilità e coscienza ecologica tra i cittadini sulle
tematiche della mobilità sostenibile;
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali
adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
ORDINA
il giorno 9 febbraio 2003
- l'istituzione del divieto di circolazione (intesa esclusivamente quale momento
dinamico della circolazione) dei veicoli mossi da motore a combustione interna,
dalle ore 10,00 alle ore 19,00, nell'area
delimitata da: corso Vittorio Emanuele II, piazza Carlo Felice, corso
Vittorio Emanuele II, corso Inghilterra, piazza Statuto, corso Principe Eugenio,
corso Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Casale, corso Moncalieri,
ponte Umberto I (tutti i confini dell'area sono esclusi).
Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti categorie di veicoli:
- taxi, tram e autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli
in servizio di noleggio con conducente;
- veicoli delle Forze Armate, dell'ARPA e degli Organi di Polizia in servizio,
dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza e della
Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale dell'A.T.M.
adibiti alla rimozione forzata di veicoli;
- veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di ORDINANZA N. 432 documentati
da certificazione;
- veicoli elettrici o ibridi purché circolanti con la trazione elettrica;
- veicoli a metano e a GPL;
- veicoli del servizio car sharing;
- veicoli di cittadini residenti nella zona centrale vietata, in possesso
dei permessi ZTL rilasciati dalla Città o degli abbonamenti gratuiti
per la sosta a pagamento rilasciati dall'ATM e per le sottozone di competenza.
I suddetti veicoli sono autorizzati ad uscire o rientrare nell'area interessata
dal divieto di circolazione fino alle ore 14 e dalle ore 18,00.
Fanno inoltre eccezione le seguenti categorie di veicoli accompagnate da
adeguata documentazione:
- veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento
dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi
indilazionabili;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od
esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica
o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere
sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire
copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale
il conducente dichiari il percorso e l'orario;
- veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare e/o ambulatoriale con
medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati
da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario
del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare
e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi
Collegi Professionali attestante la libera professione;
- veicoli utilizzati da medici veterinari in visita domiciliare con medico
a bordo e con tessera dell'Ordine professionale;
- veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione
del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore
sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per
cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati
da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette
da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti
competenti o dal medico di famiglia;
- veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto,
di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati
per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da giornalisti
iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata
per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco;
- veicoli utilizzati da società, lavoratori autonomi o dipendenti
che devono assicurare, anche di domenica, servizi manutentivi di emergenza
previa documentazione adeguata;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a battesimi,
comunioni, matrimoni e cresime che si svolgono nell'area oggetto del presente
divieto, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente
esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai ministri
officianti per battesimi, cresime e comunioni);
- veicoli di ministri di culto di qualsiasi confessione nello svolgimento
delle proprie funzioni;
- veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state
precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico
dagli uffici competenti;
- veicoli di imprese che eseguono lavori per conto del Comune di Torino
o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione
dell'Ente per cui lavorano; interventi programmati con autorizzazione della
regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi;
- veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse dal
Comune di Torino, provviste di contrassegno rilasciato dal competente Settore;
veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono
state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo
pubblico dagli uffici competenti;
- veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere,
case di riposo per anziani o singole comunità;
- incaricati dei servizi di pompe funebri e furgoni per consegna feretri;
- veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione
ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza
ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore Commercio
fino alle 14 e dalle 18;
- veicoli utilizzati da edicolanti di turno con certificazione;
- veicoli di incaricati alla consegna a domicilio per fiorai, ristoratori
e pasticceri in possesso di apposita attestazione rilasciata dal titolare
o legale rappresentante;
- veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della
copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente
al percorso tra l'albergo - se è interno del perimetro del blocco
- e i confini dell'area soggetta al blocco;
- veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni
affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzati
da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo
e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente
impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi
con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante
luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è
direttamente impegnato;
L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere
congrui con la motivazione dell'esonero.
- La pubblicità del presente provvedimento mediante il collocamento
dei prescritti segnali stradali a cura della Città, per l'area centrale,
e delle Circoscrizioni interessate, per le rispettive zone di competenza territoriale,
e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco.
- Il Comando del Corpo di Polizia Municipale è incaricato di vigilare
sull'osservanza della presente ordinanza.
- Di dare pubblicità al presente provvedimento mediante affissione
all'albo pretorio, ai sensi di legge.
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle
vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo
n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso,
da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura
di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione
all'Albo Pretorio.
IL DIRIGENTE SETTORE
VIABILITÀ E TRAFFICO