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ORDINANZA N. 401

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 77

LOCALITĄ strada Antica di Cavoretto

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 3/02/03

GI/VARIE03/cavoretto

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto la segnalazione dell'Assessorato alla Viabilità e Trasporti;

Visto il provvedimento della Circoscrizione Amministrativa n. 8: "Proposta progetto sistemazione viabile strada Antica di Cavoretto";

Vista l'ordinanza n. 1319 prot. 240 dell'8.05.2000, con la quale tra l'altro, alla lettera C) veniva istituito il divieto di fermata su ambo i lati della strada antica di Cavoretto;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in strada Antica di Cavoretto

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, a partire dall'area d'intersezione con viale XXV Aprile sino a piazza Freguglia, con direzione da NORD verso SUD;
  2. l'istituzione della sosta sulla banchina EST, situata a m 40 circa a SUD del n.c. 61 e procedendo verso SUD per un tratto di m 30 circa;
  3. la revoca del divieto di fermata, istituito con l'ordinanza n. 1319 prot. 240 del 8.05.2000, limitatamente ai seguenti tratti:

  1. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)