ORDINANZA N 354

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n210 TIII.1.2LOCALITĄ Corso Regina Margherita, ecc.,

del 30.01.2003CIRCOSCRIZIONE N. 4

sr24/manif/reginacarnevaleproroga

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IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta di proroga della Divisione Economia e Sviluppo - Settore Promozione della Città e Turismo, relativa allo svolgimento del Carnevale Torinese;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

dal 15 febbraio al 14 marzo 2003

  1. l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati agli autocarri:

  1. sulla carreggiata laterale SUD di Corso Regina Margherita, tratto: Via Cossa - Corso Lecce/Corso Potenza;
  2. sulla carreggiata laterale OVEST di Corso Lecce, tratto: Corso Appio Claudio - Corso Regina Margherita;
  3. su tutta la carreggiata di Corso Appio Claudio, tratto: Corso Lecce - Via Cossa;

  1. la sospensione dell'ordinanza n. 285 del 3.9.1991, che istituisce il divieto di circolazione sulla carreggiata laterale SUD di Corso Regina Margherita, tratto: Via Cossa - Corso Lecce, esclusi;
  2. che in deroga a quanto disposto con ordinanza n. 87 del 25.1.1994, che istituisce il divieto di circolazione veicolare nel Parco Carrara, sia consentito il transito, dalle ore 7,00 alle ore 14,00:

  1. ai veicoli che devono effettuare il carico e scarico cose presso l'area luna park;
  2. ai veicoli che devono effettuare la pulizia settimanale dei servizi igienici presso l'area luna park;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e alle seguenti condizioni:

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA