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PUNTO 5) REVOCATO CON ORD. 4345/03

 

ORDINANZA N. 318

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

 

Prot. n. 60

LOCALITA' via Giacomo Balla

CIRCOSCRIZIONE N. 2

del 28/01/03

GI/VARIE03/balla

 

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione del Consiglio della 2^ Circoscrizione Santa Rita -Mirafiori Nord n. mecc. 2002 08129/85 del 28 ottobre 2002, recante l'oggetto: "Modifiche di carattere viabile nel Borgo residenziale denominato "Città Giardino";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Giacomo Balla

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, nel tratto compreso tra via Giuseppe Grosso e l'interno 96 di via Guido Reni, con direzione da EST verso OVEST;
  2. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, nello slargo formato dall'intersezione dei tronchi NORD e OVEST: (a SUD di via Canonica)

a) sulla carreggiata NORD, con direzione da EST verso OVEST;

b) sulla carreggiata SUD, con direzione da OVEST verso EST;

  1. sulla carreggiata EST, con direzione da SUD verso NORD;

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare per i veicoli che percorrono il tronco OVEST della via, nel tratto compreso tra l'interno 96 di via Guido Reni e la carreggiata SUD della slargo di cui al punto 2), con direzione da OVEST verso EST;
  2. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata:

  1. sul lato NORD della carreggiata NORD, nel tratto compreso tra via Romita e la carreggiata OVEST prospiciente i nn. cc. 23/25 e 27;
  2. sul lato OVEST della carreggiata OVEST di cui alla lettera a) suddetta, sino al proseguimento del f.m. SUD di via Canonica;
  3. sul lato NORD della via , nei tratti: via Giuseppe Grosso - interno 96 di via Guido Reni ed a partire dal f.f. EST dell'interno 96 di via Guido Reni procedendo verso EST per m 56.00 circa;
  4. sul lato SUD della carreggiata SUD dello slargo di cui al punto 2), per un tratto di m 20.00 circa, sul lato posto diagonalmente allo slargo;

5) l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la carreggiata SUD, dello slargo di cui al punto 2), nei confronti dei veicoli che provengono dalla carreggiata NORD dello slargo stesso;

6) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)