Prot. N° 2960 del 27.01.2003 | Ordinanza n° 317 |
COMUNE DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente
Ordinanza sul controllo obbligatorio delle emissioni dei veicoli a motore
IL SINDACO
Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada", e segnatamente l'art. 7, il quale, tra l'altro, dispone che, nei centri abitati, i Comuni possono con Ordinanza del Sindaco limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinanti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale; l'art. 79 "Efficienza dei veicoli a motore...", in cui, oltre ad evidenziare l'obbligo a garantire la massima efficienza degli autoveicoli anche per contenere l'inquinamento atmosferico, si prevede la possibilità di avvalersi, per effettuare i controlli ai motori, di officine private appositamente autorizzate.
Considerata l'incidenza che il traffico autoveicolare assume per la formazione degli inquinanti.
Visto la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000, e segnatamente l’allegato 5.1 "Provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni dei veicoli circolanti sul territorio regionale" che vieta su tutto il territorio regionale la circolazione dei veicoli a motore, le cui emissioni inquinanti allo scarico non risultano conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996.
Considerata a tal fine necessaria la riconferma, con le opportune modifiche, dei provvedimenti che hanno, in passato, reso obbligatoria l'effettuazione di periodici controlli di manutenzione degli apparati di alimentazione e combustione, per la tutela della salute pubblica.
Visto l’art. 50 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Visto l’art. 40 dello Statuto della Città di Torino.
INVITA
tutti i proprietari di autoveicoli circolanti in Torino a provvedere alla costante manutenzione dei dispositivi di alimentazione e combustione dei veicoli stessi onde limitare, al minore livello possibile, l'emissione di gas inquinanti;
ORDINA
Tale rispondenza deve essere dimostrata, a seguito di specifico controllo delle emissioni dei gas di scarico effettuato presso officina autorizzata, mediante l'esposizione, sul parabrezza dell'autoveicolo, del bollino autoadesivo, conforme al modello del DM 28 febbraio 1994 (bollino blu), valido su tutto il territorio nazionale di cui decreto del Ministro dei trasporti 28 febbraio 1994, e il possesso del certificato relativo al controllo delle emissioni.
Il controllo di cui al precedente capoverso sarà annuale per gli autoveicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1988 e semestrale per gli autoveicoli immatricolati prima del 1° gennaio 1988.
I predetti autoveicoli, muniti di contrassegno, non si intendono autorizzati in deroga a limitazioni della circolazione, adottate o in via preventiva oppure a fronte di episodi acuti di inquinamento.
AVVERTE
Per l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.
AVVISA
Che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, il 27 gennaio 2003
Il Sindaco
Sergio Chiamparino