IL SINDACO
Visto l'articolo 7 del Nuovo
Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il
quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della
salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle
strade comunali;
Visto il Decreto Legislativo
4 agosto 1999 n. 351 che all'art. 7 prevede che le Regioni adottino Piani
di Azione Ambientale contenenti le misure da attuare nel breve periodo,
affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite
e delle soglie di allarme.
Visto il Decreto Ministeriale
2 aprile 2002 n° 60 che ha recepito le direttive europee 1999/30/CE e
2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici,
e ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per
i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori limite finalizzati alla
protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione.
Vista la Legge Regionale
43 del 7 aprile 2000 che all'art. 3 affida alla Provincia, nell'ambito
della definizione dei piani d'azione per la riduzione del rischio di superamento
dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti
in atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili
che avranno carattere programmatico e stabile e non contingente.
Vista la Deliberazione della
Giunta Regionale del Piemonte in data 5 agosto 2002 n. 109-6941 con la
quale, in relazione ai nuovi limiti stabiliti dal DM 60, la Regione Piemonte
ha provveduto ad aggiornare la "valutazione della qualità
dell'aria ambiente" prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo
4 Agosto 1999 n. 351.
Visto che la Regione Piemonte
con D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7632 ha provveduto ad aggiornare l'assegnazione
dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3 e a definire gli indirizzi per
la predisposizione e gestione dei Piani di Azione che devono essere adottati
dalle Province.
Preso atto che la situazione
dell'inquinamento atmosferico, rilevata dal sistema di monitoraggio della
qualità dell'aria gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA,
sul territorio della provincia di Torino ed in particolare sull'area metropolitana
torinese, presenta particolare criticità per quanto attiene il
parametro PM10 le cui concentrazioni medie annuali e medie giornaliere
non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti
dal sopra citato Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60.
Considerato opportuno per
la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare
il carico di emissioni inquinanti.
Visto l'art. 50 del T.U.
sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000
n. 267 ed in particolare il comma 3;
Visto l'art. 40 dello Statuto
della Città di Torino;
INVITA
Tutta la popolazione ad usare
il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare
l'uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto
ambientale.
A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile
abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C,
così come previsto dalla normativa vigente (DPR 412/93 e DPR 551/99)
e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo
da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura
degli ambienti.
ORDINA
di limitare la circolazione veicolare
dalle ore 8,30 alle ore 18,00 nelle giornate di mercoledì e giovedì
comprese tra il 22 gennaio e il 27 marzo 2003 con le modalità specificate
ai seguenti punti 1 e 2 e sul territorio indicato al seguente punto 3.
- DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI NON ECOLOGICI
- è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli a qualsiasi
uso destinati che non rispettino le seguenti caratteristiche costruttive
(come annotato sulla carta di circolazione):
- veicoli per trasporto persone ad accensione comandata
(alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva
91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993
o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE);
- veicoli per trasporto persone ad accensione spontanea
(diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CE e successive
(tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1997 o, se immatricolati prima,
omologati ai sensi delle direttiva 94/12/CE e successive);
- veicoli per trasporto merci ad accensione comandata
(alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva
91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993
o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE);
- veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea
(diesel) con massa massima inferiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato
ai sensi della direttiva 93/59/CE e successive;
- veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea
(diesel) con massa massima superiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato
ai sensi della direttiva 91/542/CE e successive;
- CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE - è consentita
per i veicoli ecologici la circolazione a targhe alterne:
- nei giorni pari
(22/1, 30/1, 6/2, 12/2, 20/2, 26/2, 6/3, 12/3, 20/3, 26/3) ai soli
veicoli la cui ultima cifra della targa è pari, compreso lo
zero
- nei giorni dispari
(23/1, 29/1, 5/2, 13/2, 19/2, 27/2, 5/3, 13/3, 19/3, 27/3) ai soli
veicoli la cui ultima cifra della targa è dispari
- Il TERRITORIO INTERESSATO
- dal presente provvedimento è quello compreso nei confini comunali,
fatta eccezione per le seguenti strade:
- i tratti delle autostrade
o delle tangenziali insistenti sul territorio cittadino;
- le vie che permettono
di raggiungere (in entrata e uscita) il parcheggio "Park &
Ride" di corso Unione Sovietica e i parcheggi di piazzale Caio
Mario per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti agli svincoli
della tangenziale Sud, e più precisamente: corso Unione Sovietica
(tratto confine / Traiano) - strada del Drosso - corso Orbassano (tratto
confine / Tazzoli) - corso Settembrini - corso Tazzoli - corso Maroncelli
- piazza Bengasi - corso Traiano - corso Giovanni Agnelli (tratto
Tazzoli / Caio Mario);
- le vie che permettono
di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi dello Stadio delle
Alpi per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti agli svincoli
della tangenziale Nord, e più precisamente: corso Regina Margherita
(tratto Cossa / confine) - via Sansovino (tratto Cirene / Altessano)
- strada Altessano (tratto Sansovino / confine) - strada Pianezza
(tratto Cirene / confine) - corso Grande Torino - strada Druento (tratto
Grande Torino Altessano) - via Stampini - strada Aeroporto - corso
Grosseto da svincolo superstrada per Caselle a corso Ferrara;
- le vie che permettono
di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi siti in corso Giulio
Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio Cesare angolo corso Romania
per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti agli svincoli autostradali,
e più precisamente: strada Cuorgnè - corso Vercelli
da strada Cuorgnè a corso Romania - corso Romania - strada
della Cebrosa, dallo svincolo a corso Romania;
- le vie che permettono
di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi del Lingotto e più
precisamente corso Unità d'Italia (tratto confine / imbocco
sottopasso) - sottopasso del Lingotto (tratto Unità d'Italia
/ bretella parcheggi) - bretella di raccordo ai parcheggi e per il
ritorno via Nizza nel tratto Lingotto / piazza Bengasi;
- tutte le vie della collina
torinese dal confine sino alla confluenza nei corsi Moncalieri o Casale.
Corso Moncalieri dal confine fino a corso Giovanni Lanza, corso Casale
da piazzale Marco Aurelio al confine;
- corso Sacco e Vanzetti
da corso Regina Margherita a strada Antica di Collegno, corso Marche
da strada Antica di Collegno a corso Francia;
- strada di Settimo dallo
svincolo della Tangenziale a via Puglia, via Puglia e lungostura Lazio.
- VEICOLI ESENTATI DALLE
LIMITAZIONI - in deroga alle limitazioni dei punti 1 e 2, possono circolare,
anche se non catalizzati e non eco-diesel, i seguenti veicoli:
- veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore
elettrico;
- veicoli a metano e a Gpl;
- motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi;
- motoveicoli e ciclomotori a due tempi che rispondono
alla direttiva 97/24/CE;
- veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia,
dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei Servizi di Soccorso, della Protezione
Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale dell'A.T.M. adibiti
alla rimozione forzata di veicoli;
- taxi di turno, autobus in servizio di linea,
autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
- veicoli di proprietà (o in noleggio o
in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico,
delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico;
- autovetture del servizio car sharing;
- veicoli che trasportano almeno tre persone, compreso
il conducente, per tutto il tragitto (car-pooling);
- Veicoli con targa estera.
- ULTERIORI ESENZIONI -
in deroga alle limitazioni dei punti 1 e 2, possono circolare, anche
se non catalizzati e non eco-diesel, i seguenti veicoli purché
accompagnati da idonea documentazione:
- veicoli utilizzati per il trasporto di portatori
di ORDINANZA N. REV e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate
con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese
le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse.
Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice
di ORDINANZA N. REV o affetta da gravi patologie, è necessario essere
in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori,
ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario
di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di
terapia ecc.;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone
sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa
certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza
la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili
è necessario esibire copia della certificazione medica o della
prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso
e l'orario;
- veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare
e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale;
veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità
nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche
in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e
con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante
la libera professione;
- veicoli utilizzati da medici veterinari in visita
domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale;
- veicoli utilizzati da operatori assistenziali
in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per
cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza
domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare
è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono
servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia
con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o
dal medico di famiglia;
- veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi
con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per
cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda
risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso
del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con
certificazione rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera,
quando dalla certificazione dell'azienda risulti che la sede dell'azienda
o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi
pubblici;
- veicoli utilizzati per
il trasporto di merci relativamente alle attività corrispondenti
all'iscrizione alla C.C.I.A.A., esibendo copia dell'iscrizione stessa;
- veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo
a chiamate in reperibilità e di artigiani della manutenzione
e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi
tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;
- veicoli di proprietà (o in noleggio o
in leasing) di ditte che vengono utilizzati per le attività
corrispondenti all'iscrizione alla C.C.I.A.A., esibendo copia dell'iscrizione
stessa;
- veicoli del servizio postale, anche quando questo
è gestito con appalti a privati; veicoli della agenzie di recapiti
urgenti (compresi pony-express e moto-taxi) in quanto esercenti un
servizio di interesse pubblico; veicoli utilizzati da portalettere
con dichiarazione rilasciata dalla Direzione dell'Ufficio in cui si
attesta l'uso del veicolo privato per lo svolgimento del servizio
con indicazione dell'orario di svolgimento del servizio stesso;
- agenti e rappresentanti di commercio muniti di
idonea certificazione di iscrizione al ruolo camerale di cui alla
legge 204/85, o lavoratori dipendenti con funzioni di rappresentanti
di commercio, con dichiarazione della ditta per cui lavorano. Agenti
immobiliari iscritti nel ruolo di mediatori della C.C.I.A.A. muniti
di idonea certificazione di cui alla legge 39/1989. Veicoli utilizzati
da promotori finanziari iscritti all'Albo Nazionale e agenti di assicurazione
iscritti all'Albo della Camera di Commercio, informatori medico -
scientifici, agenti investigativi, forniti di adeguata documentazione
da cui risulti la specifica attività lavorativa;
- veicoli utilizzati da incaricati dei servizi
di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi
i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
- veicoli al servizio di testate televisive con
a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti
radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica,
veicoli utilizzati da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso
di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui
risulti che sono in servizio negli orari del blocco;
- macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al
D.lgs 30.04.1992, n° 285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati
ad "uso speciale"(D.lgs 285/92, art. 54 comma 2);
- veicoli o mezzi d'opera di imprese che eseguono
lavori per conto di Enti Pubblici o Enti di Diritto Pubblico o di
Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente
per cui lavorano;
- veicoli utilizzati da residenti in altre regioni
italiane muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta
alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della
città;
- veicoli che devono essere imbarcati come auto
al seguito, sia per trasferimenti marittimi che ferroviari, come risultante
dai documenti di viaggio;
- veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari,
dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con
tesserino di riconoscimento; veicoli utilizzati da dipendenti o incaricati
da pubblici uffici per svolgere indifferibili funzioni ispettive,
di controllo e notificazione, muniti di tesserino di riconoscimento
e lettera di incarico per l'effettuazione del servizio da svolgersi
nell'orario di blocco;
- veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi
confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi
o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni
per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone
che partecipano a matrimoni o battesimi, purché forniti di
adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti
per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);
- veicoli di proprietà di autoscuole in
attività di esercitazione o esami di guida;
- veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria
(con documenti dell'Ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri
di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente
necessario;
- veicoli con targa "Prova";
L'orario ed il tragitto per
cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la
motivazione dell'esonero.
Il presente provvedimento
revoca le ordinanze dell'anno 2003 n. 93, 109, 138 e 139 e potrà
essere sospeso temporaneamente nel caso che le condizioni meteorologiche
siano tali da favorire una sostanziale dispersione degli inquinanti.
AVVERTE
che in caso di inosservanza
di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art.
7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.
Ricorda che le dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell'art. 26 legge 15/68, sono punite ai sensi del Codice
Penale.
AVVISA
che a norma dell'art. 3,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza,
in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere
o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte;
Il presente provvedimento
diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.
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