ORDINANZA N. 301

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 175 T

LOCALITĄ: Strada della Creusa

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 27.01.03

AS/revocaordinanza3869str.creusa

OGGETTO: revoca ordinanza di divieto di circolazione veicolare in strada della Creusa per inagibilità temporanea Stabile di str. della Creusa 4.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista l'ordinanza del Sindaco - Vice Direzione Generale Servizio Centrale Tecnico Settore Sistema Sicurezza e Pronto Intervento Edilizio - Ufficio Verifiche Edilizie di Pronto Intervento, n. 2313/2002 del 14 gennaio 2003, con la quale è stata disposta, tra l'altro, la chiusura della strada per inagibilità dello stabile di str. della Creusa 4 e ordinato la messa in sicurezza della strada;

Vista la propria ordinanza n. 3869, prot. 2608 T, del 10.12.2002, con la quale era stata vietata la circolazione veicolare in str. della Creusa, nel tratto compreso tra il n.c. 8 e la str. ai Ronchi;

Preso atto dell'avvenuta realizzazione delle opere di palificazione, in grado di offrire un sufficiente livello di sicurezza;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in Strada della Creusa, tratto compreso tra il n.c. 8 e str. dei Ronchi

a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino ad ultimazione dei lavori descritti nella citata ordinanza del Sindaco

  1. l'istituzione del senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli diretti verso str. dei Ronchi,
  2. l'istituzione del divieto di transito veicolare, per il tempo strettamente necessario per il completamento delle opere in corso, per consentire la rimozione delle macerie gravanti sul sedime stradale e la pulizia della carreggiata; con la precisazione che l'attuazione del presente provvedimento dovrà essere effettuata mediante la collocazione di segnaletica di preavviso posizionata non meno di 12 ore prima dell'intervento, con l'indicazione del periodo di chiusura;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

Arch. Alessandro FARAGGIANA