ORDINANZA N. 300 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 59 |
LOCALITĄ via Promis |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 27/01/03 |
GI/VARIE03/promis |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 12, 42 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione dell'Assessorato Viabilità e Trasporti;
Viste l'ordinanza n. 1977 prot. 1807 del 6.12.95 e l'ordinanza n.1477 prot. 259 del 28.05.99, con le quali era stata istituita un'area riservata con disposizione "a spina" ai veicoli del Corpo Forestale dello Stato , rispettivamente per n. 5 e 2 posti auto, sul lato NORD della via, ad OVEST del f.f. OVEST di corso Galileo Ferraris procedendo verso OVEST;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Promis
1)l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta riservata ai veicoli in dotazione al Corpo Forestale dello Stato o in servizio autorizzato purché muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento, sul lato NORD della via, a partire da m 5.00 circa dal f.m. OVEST di corso Galileo Ferraris, per m 27.00 circa procedendo verso OVEST, con disposizione "in fila";
2)la revoca dell'ordinanza n. 1977 prot. 1807 del 6.12.95 e dell'ordinanza n. 1477 prot.259 del 28.05.99, meglio specificate in premessa;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e del dissuasore di sosta, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |