Prot. N. 1900 del 20.1.2003 |
Ordinanza n° 210
Testo integrato con le modifiche apportate dall'ordinanza
n. 316
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Testo
in formato Word97
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COMUNE DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente
IL SINDACO
Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato
con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai
comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la
circolazione veicolare sulle strade comunali;
Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351 che all'art.
7 prevede che le Regioni adottino Piani di Azione Ambientale contenenti le misure
da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento
dei valori limite e delle soglie di allarme.
Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60 che ha recepito
le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei
principali inquinanti atmosferici, e ha sostanzialmente modificato il quadro
normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori
limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della
vegetazione.
Vista la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000 che all'art.
3 affida alla Provincia, nell'ambito della definizione dei piani d'azione per
la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di
allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi
immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non
contingente.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte
in data 5 agosto 2002 n. 109-6941 con la quale, in relazione ai nuovi limiti
stabiliti dal DM 60, la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare la "valutazione
della qualità dell'aria ambiente" prevista dall'art. 5 del Decreto
legislativo 4 Agosto 1999 n. 351.
Visto che la Regione Piemonte con D.G.R. 11 novembre 2002 n.
14-7632 ha provveduto ad aggiornare l'assegnazione dei Comuni piemontesi alle
Zone 1, 2 e 3 e a definire gli indirizzi per la predisposizione e gestione dei
Piani di Azione che devono essere adottati dalle Province.
Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico,
rilevata dal sistema di monitoraggio della qualità dell'aria gestito
dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, sul territorio della provincia di Torino
ed in particolare sull'area metropolitana torinese, presenta particolare criticità
per quanto attiene il parametro PM10 le cui concentrazioni medie annuali e medie
giornaliere non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana
previsti dal sopra citato Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60.
Considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare
provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti.
Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali
adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;
Visto l'art. 40 dello Statuto della Città di Torino;
INVITA
Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile
per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e di
altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione
in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come
previsto dalla normativa vigente (DPR 412/93 e DPR 551/99) e a gestire gli impianti
di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile
gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.
ORDINA
di limitare la circolazione veicolare
dalle ore 8,30 alle ore 18,00 nelle giornate di mercoledì e giovedì
comprese tra il 22 gennaio e il 27 marzo 2003 con le modalità specificate
ai seguenti punti 1 e 2 e sul territorio indicato al seguente punto 3.
- DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI NON ECOLOGICI
- è vietata la circolazione dinamica di tutti i veicoli a qualsiasi
uso destinati che non rispettino le seguenti caratteristiche costruttive (come
annotato sulla carta di circolazione):
- veicoli per trasporto persone ad accensione comandata
(alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE
e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati
prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE);
- veicoli per trasporto persone ad accensione spontanea
(diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CE e successive
(tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1997 o, se immatricolati prima, omologati
ai sensi delle direttiva 94/12/CE e successive);
- veicoli per trasporto merci ad accensione comandata
(alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE
e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati
prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE);
- veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea
(diesel) con massa massima inferiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato
ai sensi della direttiva 93/59/CE e successive;
- veicoli per trasporto merci ad accensione spontanea
(diesel) con massa massima superiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato
ai sensi della direttiva 91/542/CE e successive;
- CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE - è consentita
per i veicoli ecologici la circolazione a targhe alterne:
- nei giorni pari (22/1,
30/1, 6/2, 12/2, 20/2, 26/2, 6/3, 12/3, 20/3, 26/3) ai soli veicoli la cui
ultima cifra della targa è pari, compreso lo zero
- nei giorni dispari (23/1,
29/1, 5/2, 13/2, 19/2, 27/2, 5/3, 13/3, 19/3, 27/3) ai soli veicoli la cui
ultima cifra della targa è dispari
- Il TERRITORIO INTERESSATO -
dal presente provvedimento è quello compreso nei confini comunali,
fatta eccezione per le seguenti strade:
- i tratti delle autostrade o
delle tangenziali insistenti sul territorio cittadino;
- le vie che permettono di raggiungere
(in entrata e uscita) il parcheggio "Park & Ride" di corso
Unione Sovietica e i parcheggi di piazzale Caio Mario per i veicoli provenienti
dagli svincoli o diretti agli svincoli della tangenziale Sud, e più
precisamente: corso Unione Sovietica (tratto confine / Traiano) - strada
del Drosso - corso Orbassano (tratto confine / Tazzoli) - corso Settembrini
- corso Tazzoli - corso Maroncelli - piazza Bengasi - corso Traiano - corso
Giovanni Agnelli (tratto Tazzoli / Caio Mario);
- le vie che permettono di raggiungere
(in entrata e uscita) i parcheggi dello Stadio delle Alpi per i veicoli
provenienti dagli svincoli o diretti agli svincoli della tangenziale Nord,
e più precisamente: corso Regina Margherita (tratto Cossa / confine)
- via Sansovino (tratto Cirene / Altessano) - strada Altessano (tratto Sansovino
/ confine) - strada Pianezza (tratto Cirene / confine) - corso Grande Torino
- strada Druento (tratto Grande Torino Altessano) - via Stampini - strada
Aeroporto - corso Grosseto da svincolo superstrada per Caselle a corso Ferrara;
- le vie che permettono di raggiungere
(in entrata e uscita) i parcheggi siti in corso Giulio Cesare angolo corso
Vercelli e corso Giulio Cesare angolo corso Romania per i veicoli provenienti
dagli svincoli o diretti agli svincoli autostradali, e più precisamente:
strada Cuorgnè - corso Vercelli da strada Cuorgnè a corso
Romania - corso Romania - strada della Cebrosa, dallo svincolo a corso Romania;
- le vie che permettono di raggiungere
(in entrata e uscita) i parcheggi del Lingotto e più precisamente
corso Unità d'Italia (tratto confine / imbocco sottopasso) - sottopasso
del Lingotto (tratto Unità d'Italia / bretella parcheggi) - bretella
di raccordo ai parcheggi e per il ritorno via Nizza nel tratto Lingotto
/ piazza Bengasi;
- tutte le vie della collina torinese
dal confine sino alla confluenza nei corsi Moncalieri o Casale. Corso Moncalieri
dal confine fino a corso Giovanni Lanza, corso Casale da piazzale Marco
Aurelio al confine;
- corso Sacco e Vanzetti da corso
Regina Margherita a strada Antica di Collegno, corso Marche da strada Antica
di Collegno a corso Francia;
- strada di Settimo dallo svincolo
della Tangenziale a via Puglia, via Puglia e lungostura Lazio.
- VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI
- in deroga alle limitazioni dei punti 1 e 2, possono circolare, anche se
non catalizzati e non eco-diesel, i seguenti veicoli:
- veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
- veicoli a metano e a Gpl;
- motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi;
- motoveicoli e ciclomotori a due tempi che rispondono
alla direttiva 97/24/CE;
- veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia,
dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei Servizi di Soccorso, della Protezione
Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale dell'A.T.M. adibiti alla
rimozione forzata di veicoli;
- taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus
e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
- veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing)
di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende
e degli Enti di servizio pubblico;
- autovetture del servizio car sharing;
- veicoli che trasportano almeno tre persone, compreso
il conducente, per tutto il tragitto (car-pooling);
- Veicoli con targa estera.
- ULTERIORI ESENZIONI - in deroga
alle limitazioni dei punti 1 e 2, possono circolare, anche se non catalizzati
e non eco-diesel, i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea
documentazione:
- veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di
ORDINANZA N. REV e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate
con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone
che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse. Per il
tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di ORDINANZA N. REV
o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di
dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale
sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività
scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte
a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione
medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve
essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario
esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione),
nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario;
- veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare
e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale;
veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità
nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in
visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione
dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione;
- veicoli utilizzati da medici veterinari in visita domiciliare
con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale;
- veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio
con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che
dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone
affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile;
veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare
a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata
dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
- veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione
dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera,
quando dalla certificazione dell'azienda risulti un orario di inizio o fine
turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori
dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'azienda per cui
prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti
che la sede dell'azienda o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente
serviti da mezzi pubblici;
- veicoli utilizzati per il trasporto
di merci relativamente alle attività corrispondenti all'iscrizione
alla C.C.I.A.A., esibendo copia dell'iscrizione stessa;
- veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo
a chiamate in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza
con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi
urgenti e indilazionabili;
- veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing)
di ditte che vengono utilizzati per le attività corrispondenti all'iscrizione
alla C.C.I.A.A., esibendo copia dell'iscrizione stessa;
- veicoli del servizio postale, anche quando questo è
gestito con appalti a privati; veicoli della agenzie di recapiti urgenti
(compresi pony-express e moto-taxi) in quanto esercenti un servizio di interesse
pubblico; veicoli utilizzati da portalettere con dichiarazione rilasciata
dalla Direzione dell'Ufficio in cui si attesta l'uso del veicolo privato
per lo svolgimento del servizio con indicazione dell'orario di svolgimento
del servizio stesso;
- agenti e rappresentanti di commercio muniti di idonea
certificazione di iscrizione al ruolo camerale di cui alla legge 204/85,
o lavoratori dipendenti con funzioni di rappresentanti di commercio, con
dichiarazione della ditta per cui lavorano. Agenti immobiliari iscritti
nel ruolo di mediatori della C.C.I.A.A. muniti di idonea certificazione
di cui alla legge 39/1989. Veicoli utilizzati da promotori finanziari iscritti
all'Albo Nazionale e agenti di assicurazione iscritti all'Albo della Camera
di Commercio, informatori medico - scientifici, agenti investigativi, forniti
di adeguata documentazione da cui risulti la specifica attività lavorativa;
- veicoli utilizzati da incaricati dei servizi di pompe
funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi
dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
- veicoli al servizio di testate televisive con a bordo
i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc.,
veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli
utilizzati da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione
rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio
negli orari del blocco;
- macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D.lgs
30.04.1992, n° 285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati
ad "uso speciale"(D.lgs 285/92, art. 54 comma 2);
- veicoli o mezzi d'opera di imprese che eseguono lavori
per conto di Enti Pubblici o Enti di Diritto Pubblico o di Aziende di sottoservizi,
forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;
- veicoli utilizzati da residenti in altre regioni italiane
muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera,
limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città;
- veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito,
sia per trasferimenti marittimi che ferroviari, come risultante dai documenti
di viaggio;
- veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari, dagli
Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di
riconoscimento; veicoli utilizzati da dipendenti o incaricati da pubblici
uffici per svolgere indifferibili funzioni ispettive, di controllo e notificazione,
muniti di tesserino di riconoscimento e lettera di incarico per l'effettuazione
del servizio da svolgersi nell'orario di blocco;
- veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi
confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o
per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione
di suolo pubblico dagli uffici competenti;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone che
partecipano a matrimoni o battesimi, purché forniti di adeguata documentazione
(sarà sufficiente esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni
rilasciate dai ministri officianti);
- veicoli di proprietà di autoscuole in attività
di esercitazione o esami di guida;
- veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria
(con documenti dell'Ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di
Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario;
- veicoli con targa "Prova";
L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare
devono essere corrispondenti con la motivazione dell'esonero.
Il presente provvedimento revoca le ordinanze dell'anno 2003
n. 93, 109, 138 e 139 e potrà essere sospeso temporaneamente nel caso
che le condizioni meteorologiche siano tali da favorire una sostanziale dispersione
degli inquinanti.
AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto,
si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza
del divieto di circolazione.
Ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 26
legge 15/68, sono punite ai sensi del Codice Penale.
AVVISA
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza,
per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo
con la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, 20 gennaio 2003
Il Sindaco
Sergio Chiamparino