Disegno in formato dwf

ORDINANZA N. 202

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 38

LOCALITĄ via Carlo Alberto

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 20/01/03

GI/handicap03/alberto

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che in via Carlo Alberto, sono presenti numerosi esercizi commerciali ed un albergo, i quali per effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio alla circolazione necessitano di un'area appositamente individuata;

Considerato che sono state segnalate oggettive difficoltà, per effettuare le operazioni con l'attuale posizione dell'area di carico e scarico merci;

Vista l'ordinanza n. 1760 prot. 388 del 13.08.98, con la quale tra l'altro alla lettera A) sub 1) sul lato OVEST di via Carlo Alberto, era stato istituito il divieto di sosta dalle ore 9.00 alle ore 16.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita per le operazioni di carico e scarico a cavallo del n.c. 24/M per un tratto di m 25;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Carlo Alberto

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato OVEST della via, immediatamente a SUD del n.c. 24M, per un tratto di m 25.00 circa, con disposizione "in fila";
  2. la revoca del punto A) sub 1) limitatamente al tratto di cui in premessa, istituito con l'ordinanza n. 1760 prot. n. 388 del 13.08.98;
  3. l'istituzione della sosta a pagamento a cavallo del n.c. 24/M per un tratto di m 25, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. 399 del 23 marzo 1995;

4)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di sosta di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)