ORDINANZA N. 192 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 118 T |
LOCALITĄ:via Val Lagarina |
del 17/01/03 |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
AS/dissuasoriviavallagarina/steccato/ |
Oggetto: pratica steccato n. 2/3/3522
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con steccato o ponteggio presentata dai Sigg. Cinzia e Damiano Rodella, in via Val Lagarina;
Vista l'ordinanza n. 4 prot. 3 T del 2.01.2003, con la quale sono state regolamentate le diverse situazioni viabili in presenza di steccati che occupino parte del sedime stradale;
ORDINA
In Via Val Lagarina, lato SUD
a far tempo dalla data del presente provvedimento e fino al 25.02.2003
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione dei dissuasori, quale segnaletica complementare, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO |
Arch Alessandro FARAGGIANA