Prot. N° 1.187 del 14.01.2003 Ordinanza n° 139

COMUNE DI TORINO

Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente

IL SINDACO

Visto l'articolo 7 del Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai Comuni di sospendere o limitare la circolazione veicolare sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.

Vista la propria ordinanza n. 93 del 10.01.2003, con la quale è stata disposta, in tutto il territorio cittadino, dalle ore 7,30 alle ore 19,00 dei giorni di mercoledì e giovedì compresi nel periodo 15 gennaio - 27 marzo 2003, la circolazione veicolare a targhe alterne per i veicoli ecologici e il divieto di circolazione per gli altri, allo scopo di tutelare la salute pubblica, avendo preso atto della situazione di accertato inquinamento atmosferico;

Atteso che successivamente alla pubblicazione del provvedimento sono emerse particolari necessità di transito non contemplate nel succitato provvedimento;

Ritenuta l'opportunità di modificare, come meglio specificato in dispositivo, l'ordinanza n. 93 del 10.01.2003 che qui integralmente si richiama;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

Visto l'art. 40 dello Statuto della Città di Torino;

ORDINA

a parziale modifica ed integrazione dei punti 2) e 4) dell'ordinanza n. 93 del 10.01.2003 citata in premessa

Che il punto 2) che riguarda le strade escluse dal provvedimento, sia integrato come segue:

  1. corso Sacco e Vanzetti da corso Regina Margherita a strada Antica di Collegno, corso Marche da strada Antica di Collegno a corso Francia;
  2. strada di Settimo dallo svincolo della Tangenziale a via Puglia, via Puglia e lungostura Lazio.

Che il punto 4) lettera e) sia sostituito dal seguente:

  1. veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Torino, 14 gennaio 2003

Il Sindaco
Sergio Chiamparino