Prot. N° 937 del 14.01.2003 Ordinanza n° 109

COMUNE DI TORINO

Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente

IL SINDACO

Visto l'articolo 7 del Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai Comuni di sospendere o limitare la circolazione veicolare sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.

Vista la propria ordinanza n. 93 del 10.01.2003, con la quale è stata disposta, in tutto il territorio cittadino, dalle ore 7,30 alle ore 19,00 dei giorni di mercoledì e giovedì compresi nel periodo 15 gennaio - 27 marzo 2003, la circolazione veicolare a targhe alterne per i veicoli ecologici e il divieto di circolazione per gli altri, allo scopo di tutelare la salute pubblica, avendo preso atto della situazione di accertato inquinamento atmosferico;

Considerato che i residenti della zona collinare della città avrebbero notevoli difficoltà a raggiungere la zona piana con i mezzi pubblici;

Ritenuta l'opportunità di modificare, come meglio specificato in dispositivo, l'ordinanza n. 93 del 10.01.2003 che qui integralmente si richiama;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

Visto l'art. 40 dello Statuto della Città di Torino;

ORDINA
a parziale modifica ed integrazione del punto 2) dell'ordinanza n. 93 del 10.01.2003 citata in premessa

Che il punto 2) che riguarda le strade escluse dal provvedimento, sia integrato come segue:

  1. tutte le vie della collina torinese dal confine sino alla confluenza nei corsi Moncalieri o Casale. Corso Moncalieri dal confine fino a corso Giovanni Lanza, corso Casale da piazzale Marco Aurelio al confine;
  2. strada del Drosso;
  3. strada della Cebrosa, dallo svincolo a corso Romania.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Torino, 14 gennaio 2003

Il Sindaco
Sergio Chiamparino