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ORDINANZA N. 98

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 16

LOCALITĄ via Brugnone

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 13/01/03

GI/VARIE03/brugnone

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1994 prot. 347 del 21.07.99 e successiva ordinanza n. 3793 prot. 651 del 4.12.2002, con le quali veniva istituita un'area al servizio di persone disabili per due posti auto, sul lato SUD della via, in corrispondenza del n.c. 1/A;

Vista la richiesta della Parrocchia Santuario Sacro Cuore di Gesù;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Brugnone

1)l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, con fermata consentita ai veicoli adibiti al servizio di persone motulese o non vedenti, esclusivamente per il tempo necessario alla salita e discesa passeggeri, sul lato SUD della via, a m 41.00 circa ad OVEST del f.m. OVEST di via Nizza, per un posto auto circa in corrispondenza dello scivolo esistente, con disposizione "in fila";

2)la revoca dell'ordinanza n. 1994 prot. 347 del 21.07.99 e successiva ordinanza n. 3793 prot. 651 del 4.12.2002, meglio specificate in premessa;

3)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)