ORDINANZA N. 95
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 13 |
LOCALITĄ via Ardigò |
CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
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del 13/01/03 |
DC/VARIE03/ardigò |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 403/358 del 4/10/82, con la quale veniva istituito il divieto di sosta dalle 8 alle 18, con sosta consentita ai mezzi di trasporto "scuolabus", sul lato NORD di via Ardigò per un tratto di m. 25 circa a cavallo dell'ingresso della Scuola Elementare;
Vista l'ordinanza n. 196/183 del 20/3/89 con la quale veniva istituito il divieto di circolazione veicolare in via Ardigò nel tratto compreso tra via Labriola e via Giordano Bruno dalle ore 8,10 alle ore 8,40 e dalle ore 16,10 alle ore 16,40;
Vista la deliberazione del Consiglio della IX Circoscrizione Nizza - Lingotto, n. mecc. 2002/10935/92, recante l'oggetto "C.9 - Riorganizzazione viabile e della sosta in via Ardigò, via Galluppi, via Pomponazzi e via Labriola";
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Ardigò
1.l'istituzione della sosta sul lato SUD della via, con disposizione a "spina" negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati, ad eccezione degli spazi in prossimità dei passi carrabili ed incroci ove potranno essere demarcati in linea;
2.la revoca dell'ordinanza n. 403/358 del 4/10/82 e dell'ordinanza n. 196/183 del 20/3/89, meglio specificate in premessa;
3.la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)