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ORDINANZA N. 42

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 3

LOCALITĄ via San Massimo

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 8/01/2003

GI/VARIE03/massimo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 440 prot. 408 del 5.03.1997, con la quale sul lato EST di via San Massimo, veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 9.00 alle ore 16.00 dei giorni feriali, e la fermata consentita per effettuare le operazioni di carico e scarico, a NORD del n.c. 43;

Vista la richiesta di alcuni operatori commerciali di via San Massimo;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via San Massimo

l'estensione di vigenza dell'orario di divieto di sosta, anziché dalle "ore 9 alle ore 16" dalle "ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali", nel tratto di carreggiata in cui è vigente il provvedimento di cui all'ordinanza n. 440 prot. 408 del 5.03.1997, meglio specificata in premessa e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di sosta comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)