ORDINANZA N. 3

CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Prot. N. 2T LOCALITÀ: Centro abitato
del 2/01/2003 CIRCOSCRIZIONI: Tutte
  AS /cosapquadro/ord.quadromanifestazioni

 

Oggetto: occupazioni di suolo pubblico per: fiere, manifestazioni, cerimonie, riprese cinematografiche e pertinenze di cantieri stradali.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (nuovo codice della strada), nella parte in cui testualmente dispone: "nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o, per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade" e, inoltre, "vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati";

Visti gli artt. 157 e 159 del suddetto Decreto Legislativo n. 285/92, nella parte in cui testualmente dispongono: "salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia (comma 2, art. 157); nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il marciapiede sinistro della carreggiata purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri (comma 4, art. 157)" e "gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli: nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo (comma 1, lett. a, art. 159), nei casi di cui agli articoli 157 comma 4 e 158, commi 1, 2, 3 (comma 1, lett. b, art. 159), in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione (comma 1, lett. c, art. 159), quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo (comma 1, lett. d, art. 159);

Considerata l'esigenza di contenimento e di snellimento degli atti amministrativi

Ritenuta la necessità di adottare i provvedimenti "quadro" specificati in dispositivo

ORDINA

ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 157, commi 2 e 4, e 159, comma 1, del Codice della Strada, citati in premessa

1.è istituito il divieto di sosta permanente dei veicoli ed è quindi autorizzata la posa della relativa segnaletica stradale, da collocare con l'indicazione del giorno di attuazione del provvedimento almeno quarantotto ore prima:

nelle aree oggetto di occupazione di suolo pubblico per: fiere, manifestazioni, cerimonie, riprese cinematografiche e pertinenze di cantieri stradali che comportino una parzializzazione del traffico (ossia qualunque occupazione della carreggiata, preventivamente concordata ed autorizzata dagli uffici comunali, opportunamente e materialmente delimitata, la cui presenza sulla carreggiata stradale sia causa di rallentamenti del traffico), durante l'allestimento dell'area;

2.è istituito il divieto di sosta permanente con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi degli artt. 7 e 159, comma 1 lett. a), del Codice della Strada, ed è quindi autorizzata la posa della relativa segnaletica stradale:

lungo il filo esterno della delimitazione dell'area medesima e per tutta la sua lunghezza, durante la permanenza dell'occupazione;

3.è inoltre vietata la sosta, ed è quindi autorizzata la posa della relativa segnaletica stradale, nel tratto di carreggiata opposto all'area occupata, sulla proiezione dell'area occupata per m 5 prima e m 5 dopo:

  1. se la sezione utile della strada regolamentata a senso unico, in presenza dell'occupazione, è compresa tra m 3,50 e m 5,49, determinando tale situazione la necessità di rimuovere i veicoli in sosta, per grave intralcio e pericolo per la circolazione, ai sensi dell'art. 159, comma 1 lett. c), del Codice della Strada;
  2. se la sezione utile della strada a doppio senso, in presenza dell'occupazione, è compresa tra m 5,60 e m 7,59, determinando tale situazione la necessità di rimuovere i veicoli in sosta per grave intralcio e pericolo per la circolazione, ai sensi dell'art. 159, comma 1 lett. c), del Codice della Strada;

  1. è istituito il senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli che percorrono la semicarreggiata sgombra, ed è quindi autorizzata la posa della relativa segnaletica stradale, nelle strade a doppio senso interessate dall'occupazione, per tratti non superiori a m 20, se la sezione stradale utile è compresa tra m 3,50 e m 5,59, determinando tale situazione la necessità di rimuovere i veicoli in sosta anche sul lato opposto, per grave intralcio e pericolo per la circolazione, ai sensi dell'art. 159, comma 1 lett. c), del Codice della Strada, quando la sezione stradale tra il veicolo in sosta e la delimitazione esterna dell'area occupata sia inferiore a m 3,50;
  2. è istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, nelle strade a doppio senso interessate dall'occupazione, per tratti superiori a m 20, se la sezione stradale utile è compresa tra m 3,50 e m 5,59, determinando tale situazione la necessità di rimuovere i veicoli in sosta anche sul lato opposto, per grave intralcio e pericolo per la circolazione, ai sensi dell'art. 159, comma 1 lett. c), quando la sezione stradale tra il veicolo in sosta e la delimitazione esterna dell'area occupata sia inferiore a m 3,50;
  3. è istituito il limite massimo di velocità di 30 Km/h in prossimità delle aree oggetto di occupazione del sedime stradale di specie;
  4. è temporaneamente sospeso il tratto di corsia riservata ai mezzi pubblici, ove in atto, se la sezione della carreggiata utile, tra la delimitazione esterna dell'area occupata e il filo esterno della corsia stessa, è inferiore a m 5,60 per le strade a doppio senso e m 3,00 per le strade a senso unico;
  5. nei casi in cui la sezione utile delle strade a doppio senso e delle strade a senso unico, in presenza di un'occupazione stradale, sia inferiore a m 3,50 dovranno essere adottate specifiche ordinanze di chiusura al traffico, prevedendo itinerari alternativi che verranno concordati con gli uffici comunali competenti e attuati mediante opportuna segnaletica.

Il presente provvedimento non è valido:

  1. nelle strade classificate "strade di scorrimento" dal vigente Piano Urbano del Traffico, e cioè:
    c.so Marche;
    c.so Regina Margherita, tratto: v. P.Cossa-confine comunale;
    c.so Grosseto;
    c.so Ferrara;
    c.so Regina Margherita, tratto: c.so Lecce-via P.Cossa;
    c.so Orbassano, tratto: via Settembrini-confine comunale;
    c.so Unità d'Italia, tratto: sottopasso Lingotto-c.so Maroncelli;
    l.go Stura Lazio, tratto: l.go Damiano Chiesa-via Agudio;

  2. nelle aree riservate ai taxi;
  3. nelle corsie riservate ai veicoli A.T.M.;

 

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico e all'adozione di specifica ordinanza di viabilità, ove necessaria;

 

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Arch. Alessandro FARAGGIANA