ORDINANZA N. 3923

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 675

LOCALITĄ via Rossini

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 13/12/2002

AF/gi/VARIE02/rossini

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1195 prot. 224 del 18.04.2002 e la successiva ordinanza integrativa n. 1394 prot 243 del 9.05.2002, con le quale erano stati istituita una corsia riservata ai veicoli di trasporto pubblico lungo il lato OVEST di via Rossini ed altri provvedimenti correlati;

Considerato che nella fase di attuazione sperimentale, i succitati provvedimenti avrebbero messo in evidenza difficoltà interpretative;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Rossini

tratto: carreggiata laterale SUD di corso Regina Margherita e via Po

1)l'istituzione del divieto di transito da NORD verso SUD, fatta eccezione dei veicoli autorizzati di cui al successivo punto 2), con la contestuale istituzione di una corsia riservata ai veicoli di trasporto pubblico sulla semicarreggiata OVEST della via;

2)i veicoli autorizzati al transito nella corsia riservata sono:

veicoli di trasporto pubblico di linea;

autobus delle linee intercomunali;

autobus che effettuano servizi turistici;

autovetture in servizio pubblico di piazza (taxi);

veicoli di pertinenza dell'Amministrazione delle Poste Italiane ed veicoli dei concessionari del servizio di distribuzione degli espressi postali e del servizio telegrafico;

veicoli di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale di Torino e dei Servizi di Soccorso, nei casi previsti dall'art. 177 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 (uso del dispositivo acustico e di segnalazione visiva);

veicoli RAI muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento;

veicoli muniti di apposito contrassegno che autorizza il transito nelle corsie riservate;

i veicoli AMIAT che attendono alla pulizia strade;

veicoli di assistenza e manutenzione dell'ATM;

3) la revoca dell'ordinanza n. 1195 prot. 224 del 18.04.2002 e della successiva ordinanza n. 1394 prot. 243 del 9.05.2002, meglio citate in premessa;

4)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)