ORDINANZA N. 3902

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. int. n. 2634T LOCALITĄ VIA BORGONE

Del 12/12/02 CIRCOSCRIZIONE N. 2

Prot.40814 III.2.8 vs12/manifestazioni/barletta

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IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. n. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.13.1992 n. 495;

Vista la richiesta della Circoscrizione 2 per manifestazione riguardante l'Inaugurazione del Giardino fronte scuola materna n. 109/20;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento della suddetta manifestazione in modo che la stessa non arrechi pericolo alla circolazione stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

il giorno 18 dicembre 2002

dalle ore 13.00 alle ore 19.00

in via Barletta interno n.c. 109 tratto: a partire dal n.12 fino a fine via, direzione OVEST

  1. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo del 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli dei partecipanti all'inaugurazione del Giardino, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
  2. con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e che l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica di avviso da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima della manifestazione e inoltre la chiusura al transito dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa di elementi ben visibili e la collocazione di apposita segnalazione di preavviso;

  3. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente a manifestazione ultimata;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presene ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA