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ORDINANZA N. 3885

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 671

LOCALITĄ area Raffaello/Bramante

via Rosmini

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 11/12/2002

GI/VARIE02/rosmini

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3684 prot. 623 del 28.11.2002, con la quale veniva istituita la 1^ FASE della sosta a pagamento nell'area "Raffaello - Bramante" dalle ore 8.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, sulle vie, corsi e piazze compresi all'interno del perimetro delimitato da: corso Raffaello, nel tratto: corso Massimo d'Azeglio - limite EST della ferrovia; corso Massimo d'Azeglio, tratto corso Raffaello - corso Dante, limite Ferrovia, nel tratto: corso Raffaello - corso Dante;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Rosmini

1)l'istituzione della sosta a pagamento su ambo i lati, fatta eccezione per i tratti di cui ai punti 2), 3) e 4) successivi, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 3684 prot. 623 del 28.11.2002;

2)la conferma dell'area riservata esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato SUD della via , a partire da m 10.00 circa ad OVEST del n.c. 1, istituita con l'ordinanza n. 3294 prot. 569 del 24.10.02

  1. la conferma delle aree riservate ai veicoli al servizio di persone disabili, muniti di specifico contrassegno, per due posti auto, sul lato SUD della via, immediatamente ad OVEST del passo carrabile contraddistinto dal n.c. 5/A, istituiti con l'ordinanza n. 2830 prot. 594 del 16.08.2001;
  2. la conferma dell'area ad personam riservata ai veicoli al servizio di persone disabili, muniti di specifico contrassegno, sul lato SUD della via, immediatamente ad OVEST del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 5 per un posto auto,

5)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)