Prot. N. 41534 del 9/12/2002 Ordinanza n° 3849

COMUNE DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente

IL SINDACO

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali.

Vista il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351 che all'art. 7 prevede che le Regioni adottino Piani di Azione Ambientale contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60 che ha recepito le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici, e ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione.

Vista la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000 che all'art. 3 affida alla Provincia, nell'ambito della definizione dei piani d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non contingente.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte in data 5 agosto 2002 n. 109-6941 con la quale, in relazione ai nuovi limiti stabiliti dal DM 60, la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare la "valutazione della qualità dell'aria ambiente" prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo 4 Agosto 1999 n. 351.

Inoltre sulla base di tale valutazione con D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7632 ha provveduto ad aggiornare l'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3 e a definire gli indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione che devono essere adottati dalle Province.

Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico nella città di Torino, misurata dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, per quanto attiene le polveri fini inalabili (PM10) non presenta significativi miglioramenti rispetto a periodo analoghi e che il valore limite di 50 mcg/mc (Direttiva 99/30/CE) da non superare più di 35 volte l'anno, è stato invece superato già 175 volte nel corso del corrente anno;

Vista la lettera della Presidenza della Provincia di Torino del 27 novembre 2002 (prot. 302564/2002), che invita i Sindaci dei Comuni della zona 1 ad adottare provvedimenti di limitazione del traffico veicolare finalizzati alla riduzione del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti atmosferici;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

Visto l'art. 40 dello Statuto della Città di Torino;  

INVITA

Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. A gestire gli impianti di riscaldamento a qualsiasi uso destinati in modo da limitare al minimo indispensabile orari di accensione e temperatura ambiente, ricordando che la vigente normativa impone di non superare i 20° C negli ambienti degli edifici adibiti a civile abitazione.

ORDINA

  1. Nei giorni mercoledì 11, giovedì 12, mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre 2002 su tutto il territorio cittadino è vietata la circolazione dinamica dalle ore 7,30 alle ore 19,00 di tutti i veicoli a qualsiasi uso destinati che non rispettano le seguenti caratteristiche costruttive (come annotato sulla carta di circolazione):
    1. veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
    2. veicoli a metano e a Gpl;
    3. gli autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE);
    4. gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di persone devono essere di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1997 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi delle direttiva 94/12/CE e successive);
    5. veicoli adibiti al trasporto merci ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE);
    6. gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di cose se di massa massima inferiore a 3,5 tonnellate devono essere di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CE e successive;
    7. gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di cose se di massa massima superiore a 3,5 tonnellate devono essere di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CE e successive;
    8. motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi;
    9. motoveicoli e ciclomotori a due tempi che rispondono alla direttiva 97/24/CE;

     

  2. Dal divieto di circolazione sono escluse le seguenti vie:
    1. i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti sul territorio cittadino;
    2. le vie che permettono di raggiungere il parcheggio "Park & Ride" di corso Unione Sovietica i parcheggi di piazzale Caio Mario per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale Sud, e più precisamente: corso Unione Sovietica (tratto confine / Traiano) - corso Orbassano (tratto confine / Settembrini) - corso Settembrini - corso Maroncelli - piazza Bengasi - corso Traiano sino a corso Unione Sovietica;
    3. le vie che permettono di raggiungere i parcheggi dello Stadio delle Alpi per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale Nord, e più precisamente: corso Regina Margherita (tratto Cossa / confine) - via Sansovino (tratto Cirene / Altessano) - strada Altessano (tratto Sansovino / confine) - strada Pianezza (tratto Cirene / confine) - corso Grande Torino - strada Druento (tratto Grande Torino Altessano) - via Stampini - strada Aeroporto - corso Grosseto da svincolo superstrada per Caselle a corso Ferrara;
    4. le vie che permettono di raggiungere i parcheggi siti in corso Giulio Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio Cesare angolo corso Romania per i veicoli provenienti dagli svincoli autostradali, e più precisamente: strada Cuorgnè - corso Vercelli da strada Cuorgnè a corso Romania - corso Romania.
    5. le vie che permettono di raggiungere i parcheggi del Lingotto e più precisamente corso Unità d'Italia (tratto confine / imbocco sottopasso) - sottopasso del Lingotto (tratto Unità d'Italia / bretella parcheggi) - bretella di raccordo ai parcheggi e per il ritorno via Nizza nel tratto Lingotto / piazza Bengasi;

     

  3. Possono in ogni caso circolare le seguenti tipologie o categorie di veicoli:
    1. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale dell'A.T.M. adibiti alla rimozione forzata di veicoli;
    2. taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
    3. veicoli di proprietà di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico usati per il trasporto di materiali o per l'esecuzione di lavori;
    4. veicoli di proprietà di autoscuole in attività di esami di guida;
    5. autovetture che effettuano il car pooling: con almeno tre persone a bordo per tutto il tragitto;
    6. autovetture del servizio car sharing.

     

  4. Possono inoltre circolare le seguenti tipologie di veicoli purché accompagnati da adeguata documentazione:
    1. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti (ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse);
    2. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione;
    3. veicoli di medici di famiglia o di pediatri di libera scelta in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli di medici specialisti e ambulatoriali; veicoli di medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli di infermieri iscritti all'Albo Professionale in visita domiciliare con infermiere a bordo e tessera dell'Ordine Professionale;
    4. veicoli di medici veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale;
    5. veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, sulla quale deve essere riportato il nominativo della persona che deve prestare assistenza;
    6. veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti che la sede dell'azienda o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente serviti da mezzi pubblici;
    7. veicoli utilizzati per il trasporto di merci;
    8. veicoli di lavoratori che stanno rispondendo a chiamate in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili;
    9. veicoli della agenzie di recapiti urgenti in quanto esercenti un servizio di interesse pubblico;
    10. motoveicoli e ciclomotori utilizzati per i recapiti urgenti di corrispondenza e pacchi (cosiddetti pony-express e moto-taxi) limitatamente a quei veicoli che svolgono il loro lavoro per Agenzie regolarmente autorizzate;
    11. agenti e rappresentanti di commercio muniti di idonea certificazione di iscrizione al ruolo camerale di cui alla legge 204/85, o lavoratori dipendenti con funzioni di rappresentanti di commercio, con dichiarazione della ditta per cui lavorano. Agenti immobiliari iscritti nel ruolo di mediatori della C.C.I.A.A. muniti di idonea certificazione di cui alla legge 39/1989. Agenti assicurativi ramo vita, informatori medico-scientifici, agenti investigativi, forniti di adeguata documentazione da cui risulti la specifica attività lavorativa;
    12. veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno);
    13. veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli di giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco;
    14. macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati ad "uso speciale"(D.lgs 285/92, art. 54 comma 2);
    15. veicolo di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;
    16. veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città.
    17. veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito, sia per trasferimenti marittimi che ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio;
    18. veicoli utilizzati da Ispettori del Lavoro, quali Ufficiali di Polizia Giudiziaria, con contrassegno rilasciato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da Ispettori dell'ISPES (Istituto Superiore per la Sicurezza sul Lavoro), e da ispettori INPS anche alla guida di auto propria;
    19. veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
    20. veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni dall'Ufficio Coordinamento del Settore Parcheggi e Suolo Pubblico, dall'Ufficio COTSP del Servizio Centrale Affari Istituzionali o autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne le operazioni di trasloco;
    21. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a matrimoni o battesimi, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);
    22. veicoli che debbano recarsi alla revisione già programmata (con documento dell'Ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario;
    23. veicoli con targa "Prova";

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

AVVERTE

che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.  

AVVISA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Torino, 9 dicembre 2002

Il Sindaco
Sergio Chiamparino

Pubblicata all'Albo Pretorio il 9/12/2002 alle ore 14,15