Prot. N. 41534 del
9/12/2002 |
Ordinanza n° 3849 |
COMUNE DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità
Settore Tutela Ambiente
IL SINDACO
Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato
con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai
comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la
circolazione veicolare sulle strade comunali.
Vista il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351 che all'art.
7 prevede che le Regioni adottino Piani di Azione Ambientale contenenti le misure
da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento
dei valori limite e delle soglie di allarme.
Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60 che ha
recepito le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori
limite dei principali inquinanti atmosferici, e ha sostanzialmente modificato
il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici, nuovi
valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione
della vegetazione.
Vista la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000 che all'art.
3 affida alla Provincia, nell'ambito della definizione dei piani d'azione per
la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di
allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi
immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non
contingente.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte
in data 5 agosto 2002 n. 109-6941 con la quale, in relazione ai nuovi limiti
stabiliti dal DM 60, la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare la "valutazione
della qualità dell'aria ambiente" prevista dall'art. 5 del Decreto
legislativo 4 Agosto 1999 n. 351.
Inoltre sulla base di tale valutazione con D.G.R. 11 novembre
2002 n. 14-7632 ha provveduto ad aggiornare l'assegnazione dei Comuni piemontesi
alle Zone 1, 2 e 3 e a definire gli indirizzi per la predisposizione e gestione
dei Piani di Azione che devono essere adottati dalle Province.
Preso atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico
nella città di Torino, misurata dal sistema di rilevamento della qualità
dell'aria gestito dal Dipartimento di Torino dell'ARPA, per quanto attiene le
polveri fini inalabili (PM10) non presenta significativi miglioramenti rispetto
a periodo analoghi e che il valore limite di 50 mcg/mc (Direttiva 99/30/CE)
da non superare più di 35 volte l'anno, è stato invece superato
già 175 volte nel corso del corrente anno;
Vista la lettera della Presidenza della Provincia di Torino
del 27 novembre 2002 (prot. 302564/2002), che invita i Sindaci dei Comuni della
zona 1 ad adottare provvedimenti di limitazione del traffico veicolare finalizzati
alla riduzione del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti
atmosferici;
Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali
adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;
Visto l'art. 40 dello Statuto della Città di Torino;
INVITA
Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile
per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e
altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. A gestire gli impianti
di riscaldamento a qualsiasi uso destinati in modo da limitare al minimo indispensabile
orari di accensione e temperatura ambiente, ricordando che la vigente normativa
impone di non superare i 20° C negli ambienti degli edifici adibiti a civile
abitazione.
ORDINA
- Nei giorni mercoledì 11, giovedì 12,
mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre 2002 su tutto il territorio
cittadino è vietata la circolazione dinamica dalle ore 7,30 alle ore
19,00 di tutti i veicoli a qualsiasi uso destinati che non rispettano le seguenti
caratteristiche costruttive (come annotato sulla carta di circolazione):
- veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
- veicoli a metano e a Gpl;
- gli autoveicoli ad accensione comandata (alimentati
a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive
(tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati
ai sensi della direttiva 91/441/CE);
- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) destinati
al trasporto di persone devono essere di tipo omologato ai sensi della direttiva
94/12/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1997 o,
se immatricolati prima, omologati ai sensi delle direttiva 94/12/CE e successive);
- veicoli adibiti al trasporto merci ad accensione comandata
(alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE
e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati
prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE);
- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) destinati
al trasporto di cose se di massa massima inferiore a 3,5 tonnellate devono
essere di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CE e successive;
- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) destinati
al trasporto di cose se di massa massima superiore a 3,5 tonnellate devono
essere di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CE e successive;
- motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi;
- motoveicoli e ciclomotori a due tempi che rispondono
alla direttiva 97/24/CE;
- Dal divieto di circolazione sono escluse le seguenti
vie:
- i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti
sul territorio cittadino;
- le vie che permettono di raggiungere il parcheggio
"Park & Ride" di corso Unione Sovietica i parcheggi di piazzale
Caio Mario per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale Sud,
e più precisamente: corso Unione Sovietica (tratto confine / Traiano)
- corso Orbassano (tratto confine / Settembrini) - corso Settembrini - corso
Maroncelli - piazza Bengasi - corso Traiano sino a corso Unione Sovietica;
- le vie che permettono di raggiungere i parcheggi dello
Stadio delle Alpi per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale
Nord, e più precisamente: corso Regina Margherita (tratto Cossa /
confine) - via Sansovino (tratto Cirene / Altessano) - strada Altessano
(tratto Sansovino / confine) - strada Pianezza (tratto Cirene / confine)
- corso Grande Torino - strada Druento (tratto Grande Torino Altessano)
- via Stampini - strada Aeroporto - corso Grosseto da svincolo superstrada
per Caselle a corso Ferrara;
- le vie che permettono di raggiungere i parcheggi siti
in corso Giulio Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio Cesare angolo
corso Romania per i veicoli provenienti dagli svincoli autostradali, e più
precisamente: strada Cuorgnè - corso Vercelli da strada Cuorgnè
a corso Romania - corso Romania.
- le vie che permettono di raggiungere i parcheggi del
Lingotto e più precisamente corso Unità d'Italia (tratto confine
/ imbocco sottopasso) - sottopasso del Lingotto (tratto Unità d'Italia
/ bretella parcheggi) - bretella di raccordo ai parcheggi e per il ritorno
via Nizza nel tratto Lingotto / piazza Bengasi;
- Possono in ogni caso circolare le seguenti tipologie
o categorie di veicoli:
- veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia,
dei Vigili del Fuoco, dell'ARPA, dei Servizi di Soccorso, della Protezione
Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale dell'A.T.M. adibiti alla
rimozione forzata di veicoli;
- taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus
e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
- veicoli di proprietà di Enti Locali, dello Stato,
degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico
usati per il trasporto di materiali o per l'esecuzione di lavori;
- veicoli di proprietà di autoscuole in attività
di esami di guida;
- autovetture che effettuano il car pooling: con almeno
tre persone a bordo per tutto il tragitto;
- autovetture del servizio car sharing.
- Possono inoltre circolare le seguenti tipologie di
veicoli purché accompagnati da adeguata documentazione:
- veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di
handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate
con certificazione rilasciata dagli Enti competenti (ivi comprese le persone
che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse);
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte
a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione
medica o prenotazione;
- veicoli di medici di famiglia o di pediatri di libera
scelta in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell'Ordine
professionale; veicoli di medici specialisti e ambulatoriali; veicoli di
medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario
del blocco; veicoli di infermieri iscritti all'Albo Professionale in visita
domiciliare con infermiere a bordo e tessera dell'Ordine Professionale;
- veicoli di medici veterinari in visita domiciliare
con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale;
- veicoli di operatori assistenziali in servizio con
certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari
che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da
patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli
di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette
da grave patologia con certificazione rilasciata dagli Enti competenti,
sulla quale deve essere riportato il nominativo della persona che deve prestare
assistenza;
- veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione
dell'orario di lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera,
quando dalla certificazione dell'azienda risulti un orario di inizio o fine
turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori
dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'azienda per cui
prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti
che la sede dell'azienda o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente
serviti da mezzi pubblici;
- veicoli utilizzati per il trasporto di merci;
- veicoli di lavoratori che stanno rispondendo a chiamate
in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza
con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi
urgenti e indilazionabili;
- veicoli della agenzie di recapiti urgenti in quanto
esercenti un servizio di interesse pubblico;
- motoveicoli e ciclomotori utilizzati per i recapiti
urgenti di corrispondenza e pacchi (cosiddetti pony-express e moto-taxi)
limitatamente a quei veicoli che svolgono il loro lavoro per Agenzie regolarmente
autorizzate;
- agenti e rappresentanti di commercio muniti di idonea
certificazione di iscrizione al ruolo camerale di cui alla legge 204/85,
o lavoratori dipendenti con funzioni di rappresentanti di commercio, con
dichiarazione della ditta per cui lavorano. Agenti immobiliari iscritti
nel ruolo di mediatori della C.C.I.A.A. muniti di idonea certificazione
di cui alla legge 39/1989. Agenti assicurativi ramo vita, informatori medico-scientifici,
agenti investigativi, forniti di adeguata documentazione da cui risulti
la specifica attività lavorativa;
- veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri,
trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio
al luogo del funerale e ritorno);
- veicoli al servizio di testate televisive con a bordo
i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc.,
veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli
di giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata
dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli
orari del blocco;
- macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui al D. Leg.vo
30.04.1992, n° 285, art. 54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati
ad "uso speciale"(D.lgs 285/92, art. 54 comma 2);
- veicolo di imprese che eseguono lavori urgenti per
conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata
documentazione dell'Ente per cui lavorano;
- veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero
muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera,
limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città.
- veicoli che devono essere imbarcati come auto al seguito,
sia per trasferimenti marittimi che ferroviari, come risultante dai documenti
di viaggio;
- veicoli utilizzati da Ispettori del Lavoro, quali Ufficiali
di Polizia Giudiziaria, con contrassegno rilasciato dalla Direzione Provinciale
del Lavoro, da Ispettori dell'ISPES (Istituto Superiore per la Sicurezza
sul Lavoro), e da ispettori INPS anche alla guida di auto propria;
- veicoli utilizzati da ministri di culto di qualsiasi
confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli o mezzi d'opera per i quali sono state precedentemente
rilasciate autorizzazioni dall'Ufficio Coordinamento del Settore Parcheggi
e Suolo Pubblico, dall'Ufficio COTSP del Servizio Centrale Affari Istituzionali
o autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne
le operazioni di trasloco;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone che
partecipano a matrimoni o battesimi, purché forniti di adeguata documentazione
(sarà sufficiente esibire gli inviti per i matrimoni, o le attestazioni
rilasciate dai ministri officianti);
- veicoli che debbano recarsi alla revisione già
programmata (con documento dell'Ufficio della Motorizzazione Civile o dei
Centri di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente
necessario;
- veicoli con targa "Prova";
L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare
devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.
AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto,
si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza
del divieto di circolazione.
AVVISA
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza,
per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo
con la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, 9 dicembre 2002
Il Sindaco
Sergio Chiamparino
Pubblicata all'Albo Pretorio il 9/12/2002 alle ore 14,15