ORDINANZA N. 3754
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 647 |
LOCALITĄ via Tintoretto |
CIRCOSCRIZIONE N. 2 |
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del 3/12/2002 |
GI/VARIE02/tintoretto |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale - Sezione Circoscrizionale 2 - Santa Rita - Mirafiori Nord;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Tintoretto
l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata, su ambo i lati, e sosta consentita sulla banchina, con disposizione "a pettine" nei seguenti tratti:
sul lato OVEST
- a partire da m 15.00 circa a SUD del f.m. SUD di via Tirreno e procedendo verso SUD per un tratto di m 170 circa (sino al termine della banchina, di fronte al n.c. 19), con disposizione "a pettine";
sul lato EST
-a partire da m 26.00 circa a SUD del f.m. SUD di via Tirreno e procedendo verso SUD per m 98 circa;
-in corrispondenza del fronte condominio contrassegnato dai nn.cc. 15, 17 e 19 per un tratto di m 50 circa;
sui lati SUD e NORD del termine della via, rispettivamente:
sul lato SUD, n. 5 posti auto di cui n. 4 con disposizione "a pettine" ed uno "in fila" ,
sul lato NORD n. 5 posti auto con disposizione "a pettine";
nel tronco EST della via, delimitato dagli immobili 19, 17 e 15 a SUD e 11, 9 e 7 a NORD;
1)con disposizione "in fila" sui lati NORD e SUD, per un tratto di m 47.00 circa a partire dalla via medesima, procedendo verso EST,;
la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)