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ORDINANZA N. 3684

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITÀ -

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 623

LOCALITÀ area Raffaello- Bramante

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 28/11/02

GI/VARIE02/sostapagamento

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2 4115/006 dell'11 giugno 2002, e dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "Piano di dettaglio della circolazione e della sosta denominato "Raffaello - Bramante" - Ampliamento della sosta a pagamento fino a corso Bramante ";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. ord. 89 del 3 luglio 2002 (proposta dalla G.C. 28 maggio 2002) n. mecc 200203695/06, dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "Provvedimenti per il governo della Mobilità nel periodo dei grandi cantieri Riorganizzazione dei sistemi tariffari della sosta e del trasporto pubblico locale ."

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

1)é istituita la 1^ FASE della sosta a pagamento nell'area "Raffaello - Bramante" in luogo non vietato e non riservato, dalle ore 8.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, sulle vie, corsi e piazze compresi all'interno del perimetro delimitato da: corso Raffaello, nel tratto: corso Massimo d'Azeglio - limite EST della ferrovia; corso Massimo d'Azeglio, tratto corso Raffaello - corso Dante, limite Ferrovia, nel tratto: corso Raffaello - corso Dante;

all'interno del perimetro di cui al punto 1), nei luoghi ove è istituita la sosta a pagamento, è fatto obbligo ai conducenti di esporre dal lato interno del parabrezza dei veicoli, in modo chiaramente visibile, il documento attestante l'avvenuto pagamento della sosta;

la sosta di cui al punto 1) sulle sedi stradali comprese all'interno di detto perimetro è pertanto subordinata al pagamento della tariffa oraria di € 1,00 , fatta eccezione per corso Massimo D'Azeglio per le quali la tariffa oraria sarà quella ridotta ossia di € .50;

I parcheggi così istituiti verranno gestiti dall'Azienda Torinese Mobilità con proprio personale, attenendosi a quanto previsto nel contratto di servizio tra la Città e l'ATM relativamente alla sosta a pagamento.

Vengono confermate le agevolazioni previste per i residenti e per i dimoranti, così come meglio illustrate nella deliberazione della Giunta Comunale del 27 febbraio 1996 \\\(mecc. 9601243/06);

sono esentate dal pagamento della sosta tutte le categorie di veicoli sotto elencate:

a)mezzi di trasporto pubblico;

b)biciclette;

c)motocarrozzette ad uso degli invalidi;

c)ciclomotori;

d)motoveicoli;

e)veicoli a braccia o veicoli a trazione animale;

f)autoveicoli per trasporto funebre;

g)macchine operatrici;

h)veicoli in servizio di piazza (taxi) nei posteggi a loro concessi;

i)veicoli per trasporto collettivo di persone;

l)autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile o carburante agli stabili ed agli impianti di distribuzione;

m)veicoli adibiti al trasporto merci impiegati per l'approvvigionamento delle attività commerciali;

n)veicoli impiegati per le attività dei cantieri

o)veicoli delle Forze Armate e di Polizia, veicoli della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza,

p)veicoli di servizio degli enti pubblici territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro consorzi, unioni ed associazioni) i quali abbiano la sede dell'organo rappresentativo all'interno del comune di Torino o quantomeno una sede decentrata, delle Aziende Sanitarie locali (ASL), Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO), e Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) con sede in Torino, nonché le Società di proprietà della Città di Torino o comunque controllate dalla medesima, dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento di un pubblico servizio attraverso la dicitura dell'ente o della società di appartenenza riportata all'esterno (ad esempio fiancata) del veicolo;

q)autovetture di car-sharing (veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile);

2)la sospensione dei provvedimenti attuativi della sosta a pagamento laddove siano in contrasto con eventuali autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico;

3)l'attuazione della presente ordinanza sarà disposta attraverso l'adozione di specifiche ordinanze di regolamentazione viabile delle vie, corsi e piazze ubicati all'interno del perimetro suddetto;

5)la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)