ORDINANZA N. 3681

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ

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SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 2504 TLOCALITĄ Piazza Sabotino, ecc.,

del 27.11.2002CIRCOSCRIZIONE N. 3

lv21/manifquestura/sabotino

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IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta della Questura di Torino, relativa allo svolgimento della manifestazione nazionale contro la legge Bossi-Fini e per la chiusura dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, promossa dal Social Forum e dall'area della disobbedienza sociale;

Considerata la necessità di garantire l'ordinato svolgimento della predetta manifestazione, si ritiene opportuno adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

  1. l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta, dalle ore 7,00 di sabato 30 novembre 2002 e sino a cessate esigenze della stessa giornata in:

  1. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, dal momento in cui si radunano i manifestanti, dalle ore 14,00 di sabato 30 novembre 2002 e sino a cessate esigenze della stessa giornata in:

  1. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, in tempo utile prima della partenza del corteo, dalle ore 15,00 di sabato 30 novembre 2002 e sino a cessate esigenze della stessa gioranta in:

  1. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, dalle ore 13,00 di sabato 30 novembre 2002 e sino a cessate esigenze della stessa giornata in:

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e che l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica di avviso da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima della manifestazione;

- la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, sarà a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA