Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta della Questura di Torino, relativa allo svolgimento della manifestazione nazionale contro la legge Bossi-Fini e per la chiusura dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, promossa dal Social Forum e dall'area della disobbedienza sociale;
Considerata la necessità di garantire l'ordinato svolgimento della predetta manifestazione, si ritiene opportuno adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta, dalle ore 7,00 di sabato 30 novembre 2002 e sino a cessate esigenze della stessa giornata in:
Piazza Sabotino, tutta;
Corso Peschiera, area di parcheggio sulla banchina rialzata, nel tratto compreso tra Piazza Sabotino e Via Bardonecchia, ambo i lati;
Via Bardonecchia, ambo i lati, tratto: Corso Peschiera - Corso Brunelleschi;
Largo Bardonecchia, tutto;
Corso Brunelleschi, tratto compreso tra Via Bardonecchia e Corso Lione, ambo i lati;
Via Monginevro, tratto compreso tra Corso Brunelleschi - Corso Montecucco;
Via Marsigli, tratto compreso tra Via Monginevro e Via Monte Ortigara, ambo i lati;
Via Monte Ortigara, tratto compreso tra Corso Brunelelschi - Via Marsigli, ambo i lati;
Via Tofane, tratto compreso tra Corso Brunelleschi - Via Marsigli, ambo i lati;
Via Stelvio, tratto compreso tra Corso Brunelleschi - Via Marsigli, ambo i lati;
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, dal momento in cui si radunano i manifestanti, dalle ore 14,00 di sabato 30 novembre 2002 e sino a cessate esigenze della stessa giornata in:
Piazza Sabotino, tutta;
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, in tempo utile prima della partenza del corteo, dalle ore 15,00 di sabato 30 novembre 2002 e sino a cessate esigenze della stessa gioranta in:
Corso Peschiera, carreggiata centrale e carreggiate laterali, tratto compreso tra Piazza Sabotino e Via Bardonecchia, in entrambi i sensi di marcia;
Via Bardonecchia, tratto compreso tra Corso Brunelleschi e Corso Peschiera, in entrambi i sensi di marcia;
Corso Brunelleschi, tratto compreso tra Via Bardonecchia e Via Monginevro, in entrambi i sensi di marcia;
Via Monginevro, tratto compreso tra Corso Brunelleschi e Corso Monte Cucco, in entrambi i sensi di marcia;
Via Marsigli, tratto compreso tra Via Monginevro e Via Stelvio, in entrambi i sensi di marcia;
Via Stelvio, tratto compreso tra Via Marsigli e Corso Brunelleschi, in entrambi i sensi di marcia;
Via Sacra San Michele, tratto compreso tra Via Monginevro e Via Lancia, in entrambi i sensi di marcia;
Via Lancia, tratto compreso tra Corso Brunelleschi e Corso Monte Cucco, in entrambi i sensi di marcia;
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, dalle ore 13,00 di sabato 30 novembre 2002 e sino a cessate esigenze della stessa giornata in:
Corso Brunelleschi, tratto compreso tra Corso Lione e Via Monginevro, in entrambi i sensi di marcia;
Via Monginevro, tratto compreso tra Via Santa Maria Mazzarello e Corso Brunelleschi, in entrambi i sensi di marcia;
Corso Lione, tratto perimetrale del Centro di Permanenza Temporanea ed Assistenza;
Via Santa Maria Mazzarello, semicarreggiata EST, nel tratto compreso tra Via Arbe e Via Monginevro, con l'obbligo di svolta a destra in Via Arbe o in Via Monfalcone;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e che l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica di avviso da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima della manifestazione;
- la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, sarà a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.