ORDINANZA N. 3639 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 614 |
LOCALITĄ Parcheggio c.so Giulio Cesare int. 338 |
CIRCOSCRIZIONE N. 6 |
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del 25/11/2002 |
LB/VARIE02/pacheggiogiuliocesare |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1175 prot. n. 223 del 15.4.2002 con la quale venivano istituiti e regolamentati i due parcheggi in prossimità di corso Giulio Cesare interno 338 e precisamente: nell'area a m 100 circa ad EST dell'intersezione con corso Giulio Cesare e nell'area situata sul lato EST del tronco EST dell'interno 338, a m 100 circa a SUD del tronco NORD;
Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in corso Giulio Cesare interno 338
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |