ORDINANZA N. 3635

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 610

LOCALITĄ corso IV Novembre

 

CIRCOSCRIZIONE N. 2

del 25/11/2002

GI/VARIE02/novembre

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, nel tentativo di ridurre il più possibile i disagi causati ai cittadini dall'apertura di grandi cantieri, intende realizzare parcheggi di interscambio periferici al servizio soprattutto dei pendolari provenienti da fuori città;

Vista l'ordinanza n. 3581 prot. 608 del 18.11.2002, con la quale veniva disciplinata la sosta a pagamento nei parcheggi di interscambio denominati: parcheggio di piazza d'Armi, parcheggio Stura e parcheggio Delle Alpi;

Vista l'ordinanza n. 23/24 del 7 febbraio 1966, con la quale veniva istituito il divieto di sosta permanente sul lato OVEST della carreggiata laterale EST del corso IV Novembre limitatamente ai giorni nei quali hanno luogo le manifestazione sportive allo Stadio Comunale, nel tratto compreso tra il prolungamento del f.f. SUD di via Caprera e corso Sebastopoli;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Quattro Novembre, carreggiata laterale EST

  1. l'istituzione della sosta a pagamento\1
  2. su ambo i lati, nel tratto compreso tra la proiezione del n. 90/A e sino a m 15 a NORD del n.c. 38, rispettivamente:

con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 3581 prot. 608 del 18.11.2002;

2)l'istituzione del limite di velocità di 30 km/h, lungo il tratto di carreggiata di cui al punto 1) suddetto;

  1. la posa in opera di n. 2 dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 lettera c) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente: a m 490 circa e m 610 circa a NORD di corso Sebastopoli;
  2. la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, a m 320 circa a NORD di corso Sebastopoli;
  3. la revoca dell'ordinanza n. 23/24 del 7 febbraio 1996, meglio specificata in premessa;

la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dei dossi e dei rallentatori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)