Disegno in formato dwf

REVOCATO p. 4) con ord. n. 3737/02

 

ORDINANZA N. 3540

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n.600

LOCALITĄ Area Cit Turin (piazza Martini, via Principi d'Acaja, via Duchessa Jolanda)

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 13/11/2002

LB/VARIE02/martini

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 791 prot. n. 142 del 30.03.1999 con la quale è stata disciplinata la sosta a pagamento nell'area Cit Turin;

Vista l'ordinanza n. 3160 prot. n. 659 del 17.09.2001 con la quale è stata rideterminata la tariffa oraria per il pagamento della sosta nell'area suddetta;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 luglio 2002 mecc. n. 2002 3695/006, immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "Provvedimenti per il governo della mobilità nel periodo dei grandi cantieri - Riorganizzazione dei sistemi tariffari della sosta e del trasporto pubblico locale";

Vista l'ordinanza n. 1037 prot. n. 946 del 12.6.1996 con la quale è stato istituito sulla carreggiata interna del Giardino/Piazza Luigi Martini il divieto di circolazione veicolare dalle ore .00 alle ore 24.00, fatta eccezione per veicoli adibiti alla manutenzione del giardino e, nelle ore di svolgimento del mercato per i veicoli degli operatori del mercato stesso e, per i veicoli dell'AMIAT, nelle ore immediatamente successive a quelle di funzionamento del mercato;

Visti gli elaborati progettuali redatti dal civico Ufficio Tecnico relativi alla riorganizzazione della sosta in via Duchessa Jolanda e via Principe d'Acaja e l'istituzione di un parcheggio sul plateatico dell'area mercatale di piazza Martini;

Visto il parere favorevole della Circoscrizione 3^;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza Martini

  1. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare nella carreggiata interna della piazza, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio ed ai veicoli AMIAT addetti alla pulizia del mercato, dalle ore 6.00 alle ore 16.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi;
  2. l'istituzione della sosta su ambo i lati della carreggiata interna della piazza, con sosta consentita, negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, con disposizione "in fila" sul lato interno e con disposizione in parte "in fila", in parte "a pettine" ed in parte "a spina" sul lato esterno;
  3. l'istituzione della sosta a pagamento dalle ore 16.00 alle ore 19.30 nei giorni feriali non prefestivi, nell'area di cui al suddetto punto 2), con le modalità stabilite dalle ordinanze n. 791 prot. n. 142 del 30.03.1999 e n. 3160 prot. n. 659 del 17.09.2001, e successive modificazioni e integrazioni;
  4. l'istituzione della "ZONA DISCO", nella quale la durata della sosta è limitata nel tempo, con un massimo di 2 ore, e dove è fatto obbligo ai conducenti di indicare, con idoneo mezzo ben visibile (da apporsi possibilmente sul lato interno del parabrezza), l'ora d'arrivo, operante dalle ore 8.00 alle ore 19.30, dei giorni non festivi, compresi i residenti, su ambo i lati delle seguenti vie:

nella zona disco, trascorso due ore dall'arrivo, il veicolo dovrà essere rimosso;

  1. la revoca di tre posti auto, in via Principi d'Acaja, riservati ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti, istituiti con ordinanza n. 3087, prot. n. 586 del 19.11.1999, e precisamente:

  1. l'istituzione della sosta a pagamento nei tratti di cui al suddetto punto 5), con le modalità stabilite dalle ordinanze n. 791 prot. n. 142 del 30.03.1999 e n. 3160 prot. n. 659 del 17.09.2001, e successive modificazioni e integrazioni;
  2. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)