ORDINANZA N. 3478
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 593 |
LOCALITĄ piazza Castello, piazza San Carlo, ecc |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 8/11/02 | GI/VARIE02/disco |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 200208643/006 del 5/11/2002, dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "Istituzione in via sperimentale di una zona disco in area centrale";
Vista l'ordinanza n. 348 prot. n. 60 del 17.02.99, con la quale tra l'altro al punto 2) veniva istituito in piazza Castello, la sosta a pagamento regolata con disco orario per il tempo massimo di 1 ora, sulla banchina rialzata compresa tra via Accademia delle Scienze e la via Po, lato EST, lato SUD e parte centrale;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
-l'istituzione della sosta regolata con disco orario, per un tempo massimo di 2 ore, dalle ore 8.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, dove è fatto obbligo ai conducenti, compresi i residenti, di indicare con idoneo mezzo ben visibile (da apporsi possibilmente sul lato interno del parabrezza) l'ora d'arrivo, nelle vie e piazze sottoindicate:
-via Andrea Doria, nel tratto compreso tra via Pomba e via Lagrange;
nella zona disco, trascorse due ore dall'arrivo il veicolo dovrà essere rimosso;
la revoca del disco orario di un'ora istituito al punto 2) dell'ordinanza n. 348 prot. n. 60 del 17.02.99, meglio specificata in premessa, limitatamente alla banchina SUD-EST di piazza Castello;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)