ORDINANZA N. 3476

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 591

LOCALITĄ territorio cittadino

 

CIRCOSCRIZIONE N. tutte

del 8/11/02

GI/VARIE02/categorieesentipagamento

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che, a partire dal 1994, l'Amministrazione Comunale ha dato avvio all'istituzione della sosta a pagamento su suolo pubblico e che con vari provvedimenti veniva specificata e modificata la disciplina relativa alle esenzioni in favore di particolari categorie di utenze;

Ritenuta l'opportunità di riunire in un unico testo l'intera disciplina relativa alle esenzioni concernenti la sosta a pagamento, attualmente frammentata in vari provvedimenti, vista anche la deliberazione della Giunta Comunale del 28.11.2000, n. mecc. 10524/06, dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "Sosta a raso - Disciplina generale relativa alle agevolazioni ed esenzioni dal pagamento";

ORDINA

a chiarimento e a parziale modifica ed integrazione delle ordinanze sinora assunte per l'istituzione della sosta a pagamento, sono esentate dal pagamento tutte le categorie di veicoli e di utenze sotto elencate, potendo le medesime sostare senza la necessità di esibire alcun contrassegno:

a) mezzi di trasporto pubblico;

b) biciclette;

c)motocarrozzette ad uso degli invalidi;

c) ciclomotori;

d) motoveicoli;

e) veicoli a braccia o veicoli a trazione animale;

f) autoveicoli per trasporto funebre;

g) macchine operatrici;

h) veicoli in servizio di piazza (taxi) nei posteggi a loro concessi;

  1. veicoli per trasporto collettivo di persone;

  1. autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile o carburante agli stabili ed agli impianti di distribuzione;

  1. veicoli adibiti al trasporto merci impiegati per l'approvvigionamento delle attività commerciali;

  1. veicoli impiegati per le attività dei cantieri
  2. veicoli delle Forze Armate e di Polizia, veicoli della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza,
  3. veicoli di servizio degli enti pubblici territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro consorzi, unioni ed associazioni) i quali abbiano la sede dell'organo rappresentativo all'interno del comune di Torino o quantomeno una sede decentrata, delle Aziende Sanitarie locali (ASL), Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO), e Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) con sede in Torino, nonché le Società di proprietà della Città di Torino o comunque controllate dalla medesima, dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento di un pubblico servizio attraverso la dicitura dell'ente o della società di appartenenza riportata all'esterno (ad esempio fiancata) del veicolo;
  4. autovetture di car-sharing (veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile);

la pubblicità del presente provvedimento all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)