ORDINANZA N. 3476
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 591 |
LOCALITĄ territorio cittadino |
CIRCOSCRIZIONE N. tutte |
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del 8/11/02 |
GI/VARIE02/categorieesentipagamento |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che, a partire dal 1994, l'Amministrazione Comunale ha dato avvio all'istituzione della sosta a pagamento su suolo pubblico e che con vari provvedimenti veniva specificata e modificata la disciplina relativa alle esenzioni in favore di particolari categorie di utenze;
Ritenuta l'opportunità di riunire in un unico testo l'intera disciplina relativa alle esenzioni concernenti la sosta a pagamento, attualmente frammentata in vari provvedimenti, vista anche la deliberazione della Giunta Comunale del 28.11.2000, n. mecc. 10524/06, dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "Sosta a raso - Disciplina generale relativa alle agevolazioni ed esenzioni dal pagamento";
ORDINA
a chiarimento e a parziale modifica ed integrazione delle ordinanze sinora assunte per l'istituzione della sosta a pagamento, sono esentate dal pagamento tutte le categorie di veicoli e di utenze sotto elencate, potendo le medesime sostare senza la necessità di esibire alcun contrassegno:
a) mezzi di trasporto pubblico;
b) biciclette;
c)motocarrozzette ad uso degli invalidi;
c) ciclomotori;
d) motoveicoli;
e) veicoli a braccia o veicoli a trazione animale;
f) autoveicoli per trasporto funebre;
g) macchine operatrici;
h) veicoli in servizio di piazza (taxi) nei posteggi a loro concessi;
la pubblicità del presente provvedimento all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)