ORDINANZA N. 3406 |
CITTĄ DI TORINO
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n 2297 T III.2.2 |
LOCALITĄ: Via degli Abeti, ecc. |
Del 4.11.2002 |
CIRCOSCRIZIONE N. 6 |
PR18\patrizia/gara.degli Abeti' |
OGGETTO: GARA PODISTICA NON COMPETITIVA "STRAFALCHERA".
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta del Signor SARNO Fausto per lo svolgimento della gara podistica denominata "STRAFALCHERA";
Aquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando,
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
il giorno 10 novembre 2002
In:
VIA ABETI- VIA ULIVI -VIA TOCE - STRADA ABBADIA DI STURA - VIA SANT'ELIA _ VIA BETULLE - VIA TIGLI - VIA QUERCE -
l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 8.00 e fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
si provveda, a cura e spese degli organizzatori, a delimitare il percorso con barriere e nastri in modo che gli atleti gareggino fuori dalla normale circolazione stradale;
la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizoni elencate durante l'intera durata della manifestazione sportiva, la rimozione delle strutture succitate e il ripristino della circolazione al termine della stessa,
il posizionamento della segnaletica necessaria venga attuata nei tempi e nei modi previsti;
vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose ;
con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del Sig. SARNO Fausto il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della gara sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente , e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
(Arch.Alessandro FARAGGIANA)
Sa/gare/strafalchera