REVOCATA CON ORD. N. 3736/02
ORDINANZA N. 3343
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 582 |
LOCALITĄ via San Secondo |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 28.10.2002 |
GI/VARIE02/secondo |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1032 prot. 180 del 13.04.2000, con la quale veniva istituita alla lettera A. su ambo i lati di via San Secondo, nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e corso Sommeiller la zona disco per il tempo massimo di 1 ora;
Tenuto conto che la sosta dei veicoli può avvenire esclusivamente sul lato EST;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via San Secondo, nel tratto: corso Vittorio Emanuele II - corso Sommeiller
-l'istituzione della sosta regolata con disco orario, per un tempo massimo di 1 ora, dalle ore 8.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, sul lato EST della via, dove è fatto obbligo ai conducenti di indicare con idoneo mezzo ben visibile (da apporsi possibilmente sul lato interno del parabrezza) l'ora d'arrivo, fatta eccezione per i residenti muniti di abbonamento relativo alla sottozona C1 o di specifico contrassegno, con disposizione "in fila";
nella zona disco, trascorso un'ora dall'arrivo il veicolo dovrà essere rimosso;
-la revoca della lettera A. dell'ordinanza 1032 prot. 180 del 13.04.2000, meglio specificata in premessa
la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)