ORDINANZA N. 3271

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 558

LOCALITĄ Via Castelnuovo

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 22/10/02

LB/VARIE02/castelnuova

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1476, prot. n. 255 del 16.05.02 che istituiva in via Castelnuovo il divieto di sosta con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti, sul lato OVEST, a SUD di piazza Borromini, per due posti auto, con disposizione "in fila";

Vista l'ordinanza n. 2981, prot. n. 486 del 1.10.02 con la quale veniva istituito in via Castelnuovo, il divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei lunedì feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei lunedì prefestivi, al fine di consentire il funzionamento del mercato per coloro che operano con il sistema di "battitore", autorizzati dal Settore Commercio;

Vista la richiesta della Divisione Economia e Sviluppo, Settore Commercio, Comparto Aree Pubbliche;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Castelnuovo

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei lunedì feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei lunedì prefestivi, fatta eccezione per gli operatori del mercato, autorizzati dal Settore Commercio, al fine di consentire il funzionamento del mercato stesso, sul lato OVEST della via, a partire da piazza Borromini e procedendo verso SUD per un tratto di m 16.00 circa;
  2. la revoca delle ordinanze n. 1476, prot. n. 255 del 16.05.02 e n. 2981, prot. n. 486 del 1.10.02, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)