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ORDINANZA N. 3270

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 557

LOCALITĄ Corso Racconigi

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 22/10/02

LB/VARIE02/racconigifermata

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3028, prot. n. 498 del 2.10.02 che istituiva il divieto di fermata, sul lato EST della carreggiata EST di corso Racconigi:

- a partire dal n.c. 113/A e procedendo verso NORD fino all'intersezione con corso Peschiera;

- nel tratto compreso tra via Frejus e corso Vittorio Emanuele II;

Verificato che viene garantito il regolare deflusso dei veicoli transitanti in corso Racconigi, anche in presenza di sosta dei veicoli nei tratti oggetto di divieto di fermata di cui alla citata ordinanza;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Racconigi

  1. il divieto di fermata sul lato EST della carreggiata EST del corso nel tratto compreso tra via Foresto e corso Vittorio Emanuele II;
  2. la revoca del comma 2) dell'ordinanza n. 3028, prot. n. 498 del 2.10.02, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)