ORDINANZA N. 3189
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 547 |
LOCALITĄ viale Mattioli, viale Crivelli |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
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del 15/10/2002 |
GI/VARIE02/crivelli |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta della Promotrice delle Belle Arti in Torino, con la quale viene evidenziato che, a causa del grande afflusso di veicoli lungo il viale Balsamo Crivelli, è difficoltoso effettuare le operazioni di trasbordo di opere d'arte di grande valore;
Esperiti gli opportuni sopralluoghi ed accertamenti;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
nell'area d'intersezione di viale Mattioli/viale Crivelli
-l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato NORD del viale Crivelli, a partire da m 20.00 circa ad OVEST del n.c. 11 per n. 3 posti auto con disposizione "a pettine" e la revoca contestuale dell'area riservata ai veicoli al servizio di persone disabili;
-la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)