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ORDINANZA N. 3133

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 530

LOCALITĄ in piazza Crimea

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 10/10/02

GI/VARIE02/crimea

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 12 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta della Direzione Interregionale della Polizia di Stato;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in piazza Crimea

1)l'istituzione del divieto di sosta permanente, sulla piazzola di sosta situata sul lato EST della piazza, con sosta riservata "a pettine", ai veicoli della Polizia di Stato in servizio autorizzato e muniti di speciale contrassegno, per n. 5 posti auto;

  1. la revoca della sosta a pagamento, istituita con ordinanza n. 3375 prot. 575 del 27.10.00 limitatamente al tratto di cui al punto 1) suddetto;

B)in via Crimea

la posa in opera di n. 2 serie sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, sulla semicarreggiata EST rispettivamente:

C) in corso Giovanni Lanza

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata "in fila" ai veicoli della Polizia di Stato in servizio autorizzato e muniti di speciale contrassegno; a partire da m 10.00 circa a SUD del n.c. 66 e procedendo verso SUD per un tratto di m 50.00 circa;
  2. la revoca della sosta a pagamento, istituita con ordinanza n. 3375 prot. 575 del 27.10.00 limitatamente al tratto di cui al punto 1) suddetto;

3)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)