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ORDINANZA N. 3132

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 529

LOCALITĄ via Verdi, via Montebello

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 10.10.2002

GI/VARIE02/verdi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il parere della Circoscrizione 1 - Centro - Crocetta;

Vista l'ordinanza n. 4033 prot. 711 del 15.12.2000, con la quale veniva istituita una pista ciclabile unidirezionale OVEST/EST, lungo il lato NORD del marciapiede SUD dal limite EST del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 14 a via Montebello;

Vista l'ordinanza n. 3530 prot. 600 dell'8.11.2000, con la quale alla lettera A) sub 1) veniva istituito il senso unico di circolazione veicolare, con direzione da EST verso OVEST, nel tratto via Montebello e via Rossini, fatta eccezione per i vicoli in dotazione dalle RAI limitatamente al tratto compreso tra via Rossini ed il n.c. 14;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A)in via Verdi

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da OVEST verso EST, nel tratto compreso tra via Rossini e via Montebello
  2. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare nella carreggiata SUD compresa tra via Rossini ed il n.c. 14, fatta eccezione per i veicoli in dotazione della RAI;
  3. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da EST verso OVEST nella carreggiata di cui al punto 2) suddetto;
  4. ll'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la carreggiata di cui al punto 2) suddetto, all'intersezione con via Rossini;
  5. l'istituzione della sosta a pagamento, con disposizione "in fila" sul lato NORD, a partire dal f.f. EST di via Rossini e procedendo verso EST per un tratto di m 25.00 circa, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 432 prot. 399 del 23.03.95;
  6. la revoca del divieto di fermata sul lato NORD della via, istituito con l'ordinanza n. 3530 prot. 600 dell'8.11.2000, in corrispondenza del tratto di cui al punto 4) suddetto,;
  7. l'estensione del divieto di sosta, con sosta consentita alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, istituito con l'ordinanza n. 3530 prot. 600 dell'8.11.2000, sul lato SUD della via, a partire da m 15.00 circa ad OVEST di via Montebello e procedendo verso OVEST per ulteriori m 12.00 circa e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
  8. la revoca dell'ordinanza n. 4033 prot. 711 del 15.12.2000, meglio specificata in premessa;
  9. la revoca del punto 1) dell'ordinanza n. 3530 prot. 600 dell'8.11.2000, meglio specificata in premessa;
  10. la revoca del punto 2) con la quale veniva istituito l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) limitatamente ai veicoli che percorrono la via da EST verso OVEST, all'intersezione con via Rossini, istituito con l'ordinanza n. 3530prot.600 dell'8.11.2000;

B)in via Montebello

1)l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da NORD verso SUD. nel tratto via Verdi - via Po;

2)la revoca del senso unico di circolazione veicolare da SUD verso NORD in corrispondenza del tratto compreso tra via Verdi e via Po, istituito con l'ordinanza n. 518/111 del 16 aprile 1970;

C)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)