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ORDINANZA N. 3078

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 517

LOCALITĄ via Saluzzo

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 4.10.2002

GI/VARIE02/saluzzo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta di alcuni operatori commerciali di via Saluzzo;

Vista l'ordinanza n. 163 prot. 149 del 5.02.1996, con la quale tra l'altro al punto 1) sub b) era stato istituito il divieto di sosta sul lato EST di via Saluzzo, nel tratto tra il n.c. 23 bis e il n.c. 25 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 dei giorni feriali;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Saluzzo

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato OVEST della via, a partire da m 3.00 circa a NORD del f.f. NORD di largo Saluzzo, per un tratto di m 7.00 circa;
  2. la revoca del punto 1) sub b) dell'ordinanza n. 163 prot. n. 149 del 5.2.1996, meglio specificata in premessa,
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali
  4. stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)