ORDINANZA N. 3059
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 2078 TLOCALITĄ Via Chiala
del3.10.2002CIRCOSCRIZIONE N. 10
lv21/manifcommer/chiala
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta della Circoscrizione n. 10 - Mirafiori Sud, tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, in occasione della manifestazione "Festa per la pace";
Vista l'ordinanza n. 2737, prot. n. 1843T del 10 settembre 2002, con la quale è stato istituito il divieto di circolazione veicolare e di sosta in alcune vie della Circoscrizione n. 10 per lo svolgimento della festa di cui sopra;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio di specifica autorizzazione di competenza del Direttore della Circoscrizione n. 10 ed alle seguenti condizioni;
Tali condizioni devono essere assunte dal Direttore della Circoscrizione n. 10 nella specifica autorizzazione di competenza e poste a carico dell'organizzatore della manifestazione Signora Ivana Sitta che si impegnerà a realizzarle con i mezzi necessari assumendo la responsabilità civile e penale conseguenti a qualsiasi danno a persone e/o cose riferibili alla loro inosservanza.
L'ordinanza è trasmessa al Corpo di Polizia Municipale per la necessaria ed adeguata vigilanza in ordine al rispetto delle condizioni in essa previste;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Arch. Alessandro Faraggiana