Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 DEL 30 APRILE 1992 E S.M.I. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta della Divisione Verde Pubblico e Infrastrutture, relativa ai lavori per la realizzazione del passante ferroviario;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
a partire dal 4 ottobre 2002 , a condizione che si dia effettivo inizio alle lavorazioni autorizzate e sino al 30.ottobre 2002
IN CORSO REGINA MARGHERITA
L'istituzione del divieto di circolazione eccetto mezzi di cantiere e veicoli diretti ai passi carrai esistenti sulla carreggiata laterale Sud a partire dall'intersezione con C.so Principe Oddone per m. 70 in direzione Est;
L'istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli provenienti da Ovest sulla carreggiata laterale Sud, a partire da m. 70 in direzione dall'intersezione con C.so Principe Oddone all'intersezione con Via Moris;
Carreggiata laterale Sud obbligo di arrestarsi e dare la precedenza all'intersezione con Via Caselle;
Carreggiata laterale Nord, istituzione del senso unico in direzione da Ovest verso Est nel tratto compreso tra C.so Principe Odoone e Via Salerno;
Carreggiata laterale Nord, istituzione dell'obbligo di svolta a destra all'intersezione con Via Salerno ai veicoli provenienti da Ovest e da Est;
Carreggiata centrale, tratto compreso tra Via Brindisi e Via Caselle, istituzione del senso unico in direzione da Ovest verso Est;
Istituzione di una corsia di collegamento tra la carreggiata laterale Nord e la carreggiata centrale avente senso unico da Nord in direzione Sud a m. 10 in direzione Ovest dall'intersezione con Via Salerno.
Corsia di collegamento tra la carreggiata laterale Nord e la carreggiata laterale Sud in prossimità delle intersezioni con Piazza Maria Ausiliatrice e Vai Caselle, obbligo di rallentare e dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla carreggiata centrale di C.so Regina Margherita.
IN VIA BIELLA
Istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli provenienti da Sud, nel tratto compreso tra Via Maria Ausilatrice e C.so Regina Margherita;
IN VIA SALERNO
L'isituzione del divieto di fermata sul lato Ovest a partire dall'intersezione con C.so Regina Margherita per m. 20 in direzione Nord.
IN VIA MARIA AUSILIATRICE
Obbligo di fermarsi e dare precedenza (stop) all'intersezione con Via Salerno.
IN VIA BRINDISI
Istituzione del diritto di precedenza all'intersezione con Via Biella;
L'istituzione del divieto di fermata sul lato Nord a partire dall'intersezione con Via Salerno per m. 20 in direzione Ovest e nel tratto compreso tra Via Biella e Via Brindisi, con istituzione di area di fermata per i mezzi ATM.
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa di elementi ben visibili e la collocazione di apposita segnaletica di preavviso;
la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonchè la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori, per conto delle Ferrovie dello Stato;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.