ORDINANZA N. 3026 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 496 |
LOCALITĄ Via Verolengo |
CIRCOSCRIZIONE N. 5 |
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del 2/10/2002 |
LB/VARIE02/verolengo |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Accertato che la via Verolengo nel tratto fronte nn.cc. 204-210 è strada senza uscita in quanto al fondo di essa esiste il divieto di circolazione istituito con ordinanza n. 1799 prot. n. 299 del 7.06.02;
Considerato che occorre consentire l'inversione a "U" per i veicoli che devono uscire da detto tratto di via e che è pertanto necessario rendere sgombra un'area per effettuare la manovra;
Vista l'ordinanza n. 1798 prot. n. 298 del 7.06.02 con la quale veniva istituito il divieto di sosta permanente con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulesi o non vedenti sul lato SUD di via Verolengo, fronte n.c. 210, per un posto auto con disposizione "a pettine";
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Verolengo
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |