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ORDINANZA N. 2987

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

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Prot. n. 492LOCALITĄ via Pastrengo

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 1/10/2002GI/VARIE01/pastrengo

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IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, e 7, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a Vienna il 24.04.1963, resa esecutiva in Italia con legge 9.08.1967 n. 804;

Visto l'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui lo straniero e le persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità;

Vista la richiesta del Consolato Generale del Perù con la quale viene comunicato il trasferimento degli uffici da via Prali a via Pastrengo;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale - Sezione Circoscrizionale 1 Centro Crocetta;

Vista l'ordinanza n. 1965 prot. 1795 del 6.12.95 e l'ordinanza n.1180 prot. 209 del 6.05.99, con le quali è stata istituita un'area al servizio di un veicolo del Consolato del Perù, sul lato OVEST di via Prali immediatamente a NORD dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 18;

Considerata l'opportunità di adottare il provvedimento meglio specificato il dispositivo;

ORDINA

A) in via Pastrengo

B) in via Prali

la revoca dell'ordinanza n. 1965 prot. 1795 del 6.12.95 e successiva ordinanza n.1180 prot. 209 del 6.05.99, meglio specificate in premessa;

la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n: 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)