Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta del Sermig, relativa al 1° appuntamento mondiali giovani della pace che si terrà a Torino il giorno 5 ottobre 2002;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) in Piazza San Carlo, Settore EST
dalle ore 6,00 del'1 ottobre 2002 e sino a cessate esigenze del 6 ottobre 2002
l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli, fatta eccezione per i veicoli adibiti al montaggio e alo smontaggio delle strutture della manifestazione, nonché per i veicoli degli organizzatori muniti di specifico contrassegno di riconoscimento;
trasferimento dei due posti auto riservati ai disabili sul lato OVEST del Settore OVEST;
B) in Piazza San Carlo, Settore OVEST
dalle ore 6,00 e sino a cessate esigenze dei giorni 4 e 6 ottobre 2002
l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli, fatta eccezione per i veicoli adibiti al posizionamento e alla rimozione delle strutture della manifestazione e di altri spazi espositivi, fatta eccezione per i veicoli degli organizzatori muniti di specifico contrassegno di riconoscimento e per i veicoli muniti dello speciale contrassegno rilasciato alle persone invalide, negli spazi ad essi riservati;
C) in Piazza Castello
nei giorni dall'1 al 6 ottobre 2002
il consenso al transito ed alla sosta per i veicoli adibiti al trasporto dei materiali occorrenti all'allestimento delle strutture della manifestazione, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 14 q.li per asse e dei veicoli degli organizzatori muniti di specifico contrassegno di riconoscimento, evidenziando che è altresì richiesto l'uso di piastre di distribuzione dei carichi;
D) in Piazza Castello
dalle ore 6,00 e sino a cessate esigenze dei giorni 3 - 4 - 6 ottobre 2002
l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli sull'area adibita a parcheggio del Settore NORD della piazza, eccetto gli spazi riservati ai veicoli della Polizia e delle persone disabili, fatta eccezione per i veicoli adibiti al montaggio e alo smontaggio delle strutture della manifestazione, con la contestuale sospensione della sosta a pagamento;
E) in Piazza CLN
nei giorni 4 - 5 ottobre 2002
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, compresa la sosta quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli, sulla carreggiata OVEST di collegamento tra Via Alfieri e Via Frola, fatta eccezione per i veicoli adibiti al trasporto e posizionamento delle attrezzature della manifestazione;
F) in Corso San Maurizio
il giorno 5 ottobre 2002 dalle ore 7,00 alle ore 10,00 e dalle ore 19,00 alle ore 21,00
l'istituzione del divieto di sosta con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata sul lato SUD della carreggiata laterale SUD del corso, nel tratto: Viale I Maggio - Viale Partigiani, con la fermata consentita agli autobus per consentire la discesa e la salita dei partecipanti alla manifestazione;
G) in Lungo Dora Siena
il giorno 5 ottobre 2002 dalle ore 7,00 alle ore 21,00
l'istituzione del divieto di sosta con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata sul lato SUD per un tratto di m 400 circa partendo dal Corso Tortona e procedendo verso OVEST, fatta eccezione per gli autobus adibiti al trasporto dei partecipanti alla manifestazione, muniti di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico;
H) in Via Roma, tratto: Piazza Castello - Piazza San Carlo ed in Piazza San Carlo
il giorno 5 ottobre 2002 dalle ore 6,00 alle ore 24,00
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare esclusi gli attraversamenti di: Via Bertola/Via Principe Amedeo, Via Santa Teresa/Via Maria Vittoria e Via Giolitti/Via Alfieri, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica, dei residenti che devono accedere alle proprietà latistanti, dei veicoli al servizio di persone disabili e degli organizzatori, muniti di specifico contrassegno di riconoscimento;
con la precisazione che, per esigenze con la fluidità o l sicurezza della circolazione, gli Agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine potranno disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto;
la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.