ORDINANZA N 2950

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 1999 TLOCALITĄ Corso Regina Margherita, ecc.,

del27.9.2002CIRCOSCRIZIONE N. 4

lv21/manif/lunapark

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IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta della Divisione Economia e Sviluppo - Vicedirezione Sport e Tempo Libero, in occasione del luna park autunnale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

dall'1 ottobre 2002 al 15 novembre 2002

  1. l'istituzione del divieto di fermata, su ambo i lati, agli autocarri:

  1. sulla carreggiata laterale SUD di Corso Regina Margherita, tratto: Via Pietro Cossa - Corso Lecce/Corso Potenza;
  2. sulla carreggiata laterale OVEST di Corso Lecce, tratto: Corso Appio Claudio - Corso Regina Margherita;
  3. su tutta la carreggiata di Corso Appio Claudio, tratto: Corso Lecce - Via Pietro Cossa;

  1. la sospensione dell'ordinanza n. 285 del 3 settembre 1991, che istituisce il divieto di circolazione veicolare sulla carreggiata laterale SUD di Corso Regina Margherita, tratto: Via Pietro Cossa - Corso Lecce, esclusi;
  2. che in deroga a quanto disposto con l'ordinanza n. 87 del 25 gennaio 1984,,,che istituisce il divieto di circolazione veicolare nel Parco Carrara, sia consentito il transito, dalle ore 7,00 alle ore 14,00:

  1. ai veicoli che devono effettuare il carico e scarico cose presso l'area luna park;
  2. ai veicoli che devono effettuare la pulizia settimanale dei servizi igienici presso l'area luna park;
  3. ai veicoli diretti o provenienti dall'area destinata a parcheggio;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e alle seguenti condizioni:

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA