ORDINANZA N. 2878

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 1945 T

LOCALITĄ: area centrale

 

CIRCOSCRIZIONE N.1

del 20.9.2002

AS/derogheulterioridomenicheec.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista l' ordinanza n. 2849 del 18.09.2002, con la quale è stato istituito per il giorno 22 settembre 2002 il divieto di circolazione veicolare nell'area delimitata da: c.so Vittorio Emanuele II, p.zza Carlo Felice, c.so Inghilterra, p.zza Statuto, c.so Principe Eugenio, c.so Regina Margherita, c.so Casale, c.so Moncalieri, ponte Umberto I, con alcune deroghe, in occasione della "Giornata Ecologica";

Considerato che tra le deroghe al divieto sono compresi i veicoli dei residenti muniti dei contrassegni di circolazione per la ZTL o degli abbonamenti gratuiti per la sosta a pagamento e che sono stati segnalati casi di residenti non provvisti di tali documenti e considerato inoltre che per l'effettuazione di traslochi che si svolgono all'interno di cortili privati, contrariamente a quanto previsto al punto h) della citata ordinanza, non occorre alcun nulla-osta autorizzatorio da parte della Polizia Municipale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 22 settembre 2002

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

 

Arch. Alessandro FARAGGIANA